Common use of Previsioni finali Clause in Contracts

Previsioni finali. Articolo 25 (Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria) 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente la disciplina delle presenti Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, dandone comunicazione alla Controparte tramite PEC. 2. La Banca comunica alle controparti le modifiche di cui al comma 1 di norma almeno quattordici giorni prima della data di cui all’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall’esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti per essa vincolanti. 3. Successivamente alla ricezione della comunicazione delle modifiche ai sensi del comma 1, la partecipazione della Controparte a nuove operazioni come regolate dalla disciplina modificata implica accettazione delle modifiche comunicate. In ogni caso, la Controparte accetta e riconosce che le modifiche hanno effetto a partire dalla data specificata nell’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata delle Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1. 4. La Controparte prende atto che le operazioni di politica monetaria possono essere disciplinate da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in difformità da quanto stabilito nelle Condizioni generali, nei Contratti quadro, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e rispettivi allegati e anche in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3. 5. La Banca comunica tempestivamente alle controparti le disposizioni di cui al comma 4 con le modalità di cui al comma 1. Articolo 26 (Legge applicabile) Articolo 27 (Foro competente) 1. Per ogni controversia tra la Banca e la Controparte in dipendenza dei rapporti di cui alle operazioni di politica monetaria, il Foro competente è in via esclusiva quello del luogo in cui è situata l’amministrazione centrale della Banca. 2. Quanto previsto dal comma 1 non limita il diritto della Banca ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente. Articolo 28 (Rimborsi di spese, commissioni e tariffe)

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per L’accesso Alle Operazioni Di Politica Monetaria Dell’eurosistema, Condizioni Generali Di Contratto Per L’accesso Alle Operazioni Di Politica Monetaria Dell’eurosistema