Common use of PREMIO ANNUO Clause in Contracts

PREMIO ANNUO. 1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall' 1.7.1991, un premio annuo suddiviso ▇▇▇▇▇▇▇ in importi mensili così definiti: Importi mensili 1 727.600 2 688.000 3 651.700 4 618.600 5 578.800 6 545.800 7 512.700 8 463.000 9 396.900 10 330.700 2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall' 1.7.1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1.1.1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13.2.1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT. 3. Con decorrenza 1.7.1992 gli importi del premio di cui al 1° comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio. Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2° comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1° comma del presente articolo. La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale. Nota a verbale In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

PREMIO ANNUO. 1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall' 1.7.1991, un premio annuo suddiviso ▇▇▇▇▇▇▇ in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili 1 727.600 2 688.000 3 651.700 4 618.600 5 578.800 6 545.800 7 512.700 8 463.000 9 396.900 10 330.700 2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall' 1.7.1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1.1.1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13.2.1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT. 3. Con decorrenza 1.7.1992 gli importi del premio di cui al 1° comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio. Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2° comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1° comma del presente articolo. La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale. Nota a verbale In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro