Permessi ed assemblee Clausole campione

Permessi ed assemblee. Ai lavoratori membri dell’Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea. - L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo. - In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, per informare i lavoratori dell’andamento di Fonchim. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del CCNL qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
Permessi ed assemblee. Ai lavoratori componenti dell’Assemblea o del Consiglio di Ammi- nistrazione di FASCHIM per la partecipazione alle riunioni di tali Or- gani vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di ser- vizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Con- siglio. — L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono docu- mentate dagli Organi del Fondo. — In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, secondo modalità or- ganizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell’andamento di FASCHIM. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del presente CCNL qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
Permessi ed assemblee. (estratto da verbale accordo 5.3.2002) Dichiarazione a verbale
Permessi ed assemblee. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo. In ogni unita lavorativa la RSU convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, secondo modalità da convenire con la Direzione lavoratori dell'andamento di FASCHIM. Tale ora presente CCNL qualora le stesse, al momento per informare i aggiuntiva alle ore previste 59 del risultassero esaurite. contributo annuale a FASCHIM consta di una quota a carico del lavoratore e delle imprese. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i versamenti a FASCHIM da parte dei lavoratori e delle imprese iscritte, sono previsti nelle seguenti misure: a) per i lavoratori iscritti euro 144 con rate mensili di 12 b) per le imprese euro 144 all'anno da corrispondere al Fondo con rate Norma transitoria le Parti convengono che la di volontà, in attesa delle necessarie le modalità procedurali chr sarann dal assenso espressa il 2006, sia operativa (con - Ai lavoratori componenti o del Consiglio di Amministrazione di FASCHIM per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le di permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni