Ownership of Confidential Information Clausole campione

Ownership of Confidential Information. No License Grant. For clarity, each Party otherwise retains all right, titleandinterestinandtoanyConfidentialInformationitdisclosesorprovidestotheotherPartyand except as expressly set forth in this Agreement, nothing in this Agreement shall be deemed to grant to the other Party any right or license under any patents, patent applications, know-how, technology, inventions or other intellectual property.
Ownership of Confidential Information. 5.1. Each party reserves all rights in its Confidential Information and no rights or obligations other than those expressly set out herein that are granted or implied by this Agreement.

Related to Ownership of Confidential Information

  • Operational Information Relevant Clearing System(s): Monte Titoli.

  • INFORMATIVA PRIVACY Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/ contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a: • soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; • Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - XxxxXxx; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. • Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). • Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali. Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato; La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

  • OTHER INFORMATION 1. Listing and Admission to trading:

  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • Malattia ed infortunio Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di ma- lattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 48 e 51. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giu- stificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.

  • Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

  • Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

  • Acqua L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; - Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi; - D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183; - D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; - Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; - L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; - L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio; - L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”; - L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province a alla città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999; - Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021; - D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni; - D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3311 del 24/03/2017 che in attuazione della D.G.R. 5964/2016 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato 2017 – 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”; - X.x.x. XX/0000 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; - D.g.r. XI / 3838 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2021-2022”; - X.x.x. XX/0000 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell’inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023; - Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; - Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 finale del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese; - D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”.