Oneri Clausole campione
Oneri. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Oneri. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.
Oneri. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.
Oneri. 1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’INPS la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
2. Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo
4. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
5. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
6. Qualora gli oneri di cui ai commi precedenti vengano posti a carico del pensionato cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del finanziamento.
7. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
8. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di eventuali oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC, del debito accertato al soggetto convenzionato. Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni. Il mancato pagamento entro tale termine è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’Istituto ed il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, al soggetto convenzionato.
Oneri. Sono a carico del Comodatario l’assicurazione dei mezzi mediante la stipula di apposito contratto assicurativo o mediante propria polizza già in essere (del quale contratto / polizza fornirà copia ad ASST), nonché gli oneri economici derivanti dall’utilizzo dei mezzi, inclusi i costi sostenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: • manutenzione ordinaria e straordinaria; • premi assicurativi derivanti dal suddetto contratto, nonché, eventualmente, nelle more della stipula, rimborso dei premi versati da ASST; • carburante; • revisioni periodiche; • pedaggi autostradali; • lavaggio interno, esterno e disinfezione; • trasporto soccorso stradale; • sostituzione tergicristalli; • sostituzione lampadine dei proiettori/fari; • rotazione stagionale pneumatici (estate/inverno) entro i termini prescritti e sostituzione degli stessi in base allo stato d’uso; • riparazione forature. La manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliando, eventuali revisioni periodiche, rotazione stagionale degli pneumatici) è a carico del Comodatario. Ogni imposta, tassa o onere in genere che dovesse gravare sull’uso dei beni, nonché sul contratto stesso, sarà a carico del Comodatario. In particolare, il comodatario provvede con oneri a proprio carico: − alla registrazione del presente atto alla Motorizzazione civile nei termini di legge (art. 94 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.); − all’aggiornamento della carta di circolazione di ciascuno dei mezzi oggetto di comodato. Alla data di scadenza prevista dal presente atto o in caso di recesso, il comodante provvede al ripristino dello status quo ante presso la Motorizzazione civile. Il Comodatario si impegna a restituire i mezzi alla scadenza del contratto nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo l’ordinario consumo/usura risultante dal normale utilizzo degli stessi e, di conseguenza, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di rimborso da parte di AREU le spese per la lucidatura dei mezzi. In caso di sanzioni amministrative relative all’uso o allo stato dei mezzi, le stesse saranno assolte da Areu con oneri a carico della stessa.
Oneri. Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per l’Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.
Oneri. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo a ciascuna delle Parti.
Oneri. Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Oneri. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, so- no a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Oneri. Quanto agli standard urbanistici, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazione. Quanto alla quota parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000, saranno pertanto a carico del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Comune di CSPT della complessiva somma, per l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e definito con la conclusione positiva del procedimento ex art. 53 della LR 24/2017, pari a € 1.007.840,00 a titolo di contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 16 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata, è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.p.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della presentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
