Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e contrassegnati per iscritto come riservati. II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a: a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante; b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza; c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante. II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che: a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza; b. le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo; c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge. II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1.
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Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni 1. Qualsiasi informazione e documentocomunicata, sotto qualsiasi in qualunque forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione in esecuzione del Contratto pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e contrassegnati per iscritto come riservatigode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a:
a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante;
b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante.
II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo 2. Il principio di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:
a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza;
b. le al paragrafo 1 non si applica alle informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.13.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presen- te articolo.
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Sources: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni 1. Qualsiasi informazione e documentocomunicata, sotto qualsiasi in qualunque forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione in esecu zione del Contratto presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e contrassegnati per iscritto come riservatigode della stessa protezione conferita ad infor mazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento in terno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a:
a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante;
b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante.
II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo 2. Il principio di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del Contratto segreto indu striale e per un periodo commerciale, limiti più rigorosi di cinque anni dalla data di pagamento quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del saldo a meno che:
a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza;
b. presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministra tiva da cui emana l'informazione, con le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
c. la divulgazione osta all'utilizzazione delle informazioni riservate sia imposta dalla leggenell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testi monianze, nonché dai terzi nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudi ziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo. — Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che partecipano all’esecuzione del Contrattostabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1pag. 1).
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