Common use of Obbligo di riservatezza Clause in Contracts

Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e contrassegnati per iscritto come riservati. II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a: a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante; b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza; c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante. II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che: a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza; b. le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo; c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge. II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1.

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Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni 1. Qualsiasi informazione e documentocomunicata, sotto qualsiasi in qualunque forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione in esecuzione del Contratto pre- sente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e contrassegnati per iscritto come riservatigode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione. II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a: a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante; b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza; c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante. II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo 2. Il principio di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che: a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza; b. le al paragrafo 1 non si applica alle informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo; c. la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge. II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.13. 3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi. 4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’infor- mazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale. 5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova infor- mazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presen- te articolo.

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Sources: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Obbligo di riservatezza. II.5.1 La Stazione appaltante e l’Appaltatore trattano con riservatezza ogni 1. Qualsiasi informazione e documentocomunicata, sotto qualsiasi in qualunque forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione in esecu­ zione del Contratto presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e contrassegnati per iscritto come riservatigode della stessa protezione conferita ad infor­ mazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento in­ terno della Parte che ha ricevuto l'informazione. II.5.2 L’Appaltatore è tenuto a: a. non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi contrattuali senza previo consenso scritto della Stazione appaltante; b. garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza; c. non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto della Stazione appaltante. II.5.3 La Stazione appaltante e l’Appaltatore sono vincolati all’obbligo 2. Il principio di riservatezza di cui all’articolo II.5.1 durante tutta l’esecuzione al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3. 3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del Contratto segreto indu­ striale e per un periodo commerciale, limiti più rigorosi di cinque anni dalla data di pagamento quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi. 4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del saldo a meno che: a. la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo la controparte dall’obbligo di riservatezza; b. presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministra­ tiva da cui emana l'informazione, con le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo; c. la divulgazione osta all'utilizzazione delle informazioni riservate sia imposta dalla leggenell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale. II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testi­ monianze, nonché dai terzi nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudi­ ziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo. — Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che partecipano all’esecuzione del Contrattostabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo II.5.1pag. 1).

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