Nel merito Clausole campione
Nel merito. 45. Tramite le questioni pregiudiziali, i giudici del rinvio intendono sapere in sostanza se una normativa nazionale relativa al settore della scuola pubblica, quale la normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale, sia conforme all’accordo quadro. In particolare, il Tribunale di Napoli si interroga sulla compatibilità di diverse disposizioni della normativa italiana con la clausola 5 dell’accordo quadro nonché con vari principi generali di diritto dell’Unione o con disposizioni della Carta.
46. Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto nazionale con il diritto dell'Unione. Tuttavia, essa può fornire al giudice remittente tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto dell’Unione, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (12).
Nel merito. 22. Il ricorso della Commissione è fondato se la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato (art. 228, n. 1, CE). Dall’art. 10, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 249, n. 3, CE, discende l’obbligo di attuare la direttiva 93/37, la cui violazione è addebitata dalla Commissione alla Repubblica italiana.
1. Violazione della direttiva 93/37
23. I tre appalti pubblici di lavori di cui trattasi del 1997 sono stati aggiudicati ricorrendo alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. Orbene, l’art. 7, n. 4, della direttiva 93/37 prescrive che in via di principio gli appalti pubblici di lavori non possono essere aggiudicati secondo la procedura negoziata, ma unicamente avvalendosi della procedura aperta o della procedura ristretta. La procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara può essere adottata soltanto in casi eccezionali (9) , limitativamente stabiliti dall’art. 7, n. 3, della direttiva (10) . Nella fattispecie una procedura negoziata sarebbe stata concepibile tutt’al più in base all’art. 7, n. 3, lett. b), c) o e), la cui applicabilità sarà esaminata in prosieguo.
a) Motivi tecnici ai sensi dell’art. 7, n. 3, lett. b), della direttiva 93/37
24. Il governo italiano invoca innanzi tutto motivi tecnici, i quali avrebbero imposto l’aggiudicazione dei tre appalti di lavori di cui trattasi alle imprese cui detti lavori erano stati fino ad allora affidati. Pertanto a prima vista si potrebbe concepire un’applicazione dell’art. 7, n. 3, lett. b), della direttiva 93/37.
25. Tuttavia, già dal suo testo discende che tale disposizione si applica soltanto per i lavori la cui esecuzione «può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato» (11) . Secondo la giurisprudenza della Corte, si tratta di una deroga che deve essere interpretata ristrettivamente e che si applica soltanto in casi eccezionali (12) .
26. A favore di un’applicazione dell’art. 7, n. 3, lett. b), della direttiva 93/37 non può in particolare essere sufficiente il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga opportuna l’aggiudicazione di un ulteriore appalto al suo contraente abituale o il fatto ch’essa invochi formalmente problemi tecnici non esposti in modo particolareggiato. Essa deve piuttosto esporre in modo particolareggiato perché motivi tecnici si opponevano imperativamente, in un caso determinato, all’aggiudicazione di detto appalto ad altri imprenditori e rendevano quindi assolutamente n...
Nel merito. In Via Preliminare • Dichiarare che la nullità di tutte le clausole poste in violazione ai sensi dell’art. 13, 3° comma, legge n. 431/98 ed art. 2, comma 4°, del D.M. 30/12/2002 • Disporre a mente dell’art. 1419, 2° comma, c.c. e dell’art. 2, comma 5° del D.M. 30/12/2002 riconducendo l’iniziale durata del contratto per cui è controversia a quella prevista dall’art. 2, 1° comma della legge 09/12/1998 n. 431. In Via Principale • Disporsi ai sensi del combinato disposto dall’art. 1419, 2° comma codice civile e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 431/98, l’applicazione delle norme tutte di cui all’art. 2, comma 3, della legge citata. • Per l’effetto, ricondurre il canone pari a quello risultante dell’accordo collettivo stipulato e prodotto sub 10) e, pertanto: • Determinare il canone effettivamente dovuto nei limiti dell’accordo previsto • Determinare gli aumenti annuali su base Istat secondo i parametri di legge • Condannare, conseguentemente, il convenuto alla ripetizione per eccedenza di canoni della somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo; • Dichiarare ridotto il deposito cauzionale a suo tempo versato, pari ad € 800,00 nella minore somma dovuta e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell’importo corrisposto in eccedenza. - Con il favore delle spese del presente giudizio”. Parte convenuta ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse applicabile al caso di specie la Legge 208/15 Previa sospensione del presente giudizio Dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale Rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine di investirla della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59 della Legge 28/12/15 n. 208, con riferimento all’art. 136 della Costituzione Ammettere, ove ritenuto opportuno, i capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta 15/05/13 Dato atto che la signora ▇. ha spontaneamente lasciato l’immobile in data 01/06/15 Respingere le domande ex adverso formulate e, per l’effetto Assolvere il signor R.P. da ogni avversa pretesa Nell’ipotesi in cui il Magistrato ritenesse la debenza di una qualche somma in capo all’esponente Dichiarare tenuto il signor ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a corrispondere le sole somme che risultassero dovute Con il favore de...
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