Modifica dello Statuto. 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea del Fondo e sottoposte all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni o indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
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Modifica dello Statuto. 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dall'Assemblea del Fondo e sottoposte all’approvazione all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni o indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
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