Limitazioni della responsabilità delle Parti Clausole campione
Limitazioni della responsabilità delle Parti. 13.1 La responsabilità complessiva di ciascuna Parte nei confronti dell‟altra in virtù di o con riferimento al presente Contratto o in relazione alla materia in esso disciplinata (indipendentemente dal fatto che tale responsabilità sia ascrivibile a negligenza, violazione contrattuale, false dichiarazioni o a qualunque altro motivo), è definita nel presente articolo 13.
13.2 a) Non è consentita alcuna limitazione della responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra nel caso di (1) morte o danni a persone conseguenti a negligenza, (2) dolo o (3) falsa dichiarazione dolosa o (4) qualunque altra responsabilità la cui esclusione non è consentita dalla legge.
