L’errore progettuale Clausole campione

L’errore progettuale. La norma prevede, inoltre, che i contratti possano essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie (articolo 35), nonché, per i settori orinari, al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto, ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. La norma si applica a tutte e tre le tipologie contrattuali; lavori, servizi e forniture. E’ previsto, inoltre, un limite oggettivo; la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso poi di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Per quanto concerne il profilo delle responsabilità, mentre la prima parte del comma 2 prevede che, in ogni caso, resti ferma la responsabilità dei progettisti “esterni”, il successivo comma 9 precisa, che i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Viene inoltre precisato (comma 10) che ai fini del medesimo articolo, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.