Latte e formaggi Clausole campione
Latte e formaggi. Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all’aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura. Si intendono compresi formaggi, sia duri che molli, compresi i relativi imballaggi, posti entro fabbricati aziendali.
Latte e formaggi. Filiera Italiana Il latte richiesto deve essere del tipo parzialmente scremato/intero U.H.T. a lunga conservazione. I formaggi da fornire devono essere di tipo tecnicamente perfetto sia nella composizione che nello stato di presentazione e stagionatura. I formaggi debbono provenire da stabilimenti e trasformazioni nazionali e ottenuti da latte fresco di produzione italiana con chiara menzione della provenienza. Devono corrispondere alla prima qualità commerciale e devono avere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e prodotti da stabilimenti autorizzati come previsto dal D.P.R. 17-01-97 n.54 e s.m.i. Si richiedono i seguenti tipi: - Caciotta di mucca fresca Si richiede il tipo da tavola con stagionatura di 6-10 settimane. Il sapore deve essere dolce, la pasta bianca giallognola con crosta sottile, integra priva di screpolature e muffe e non pastosa al taglio. Si accettano solo prodotti tecnicamente perfetti. Ogni forma deve avere etichetta con tutte le indicazioni regolamento CE 1169/2011. Si richiedono produzioni di data non antecedente alla prima metà della vita commerciale del prodotto. Le confezioni devono essere asciutte e non devono presentare tracce di sierosità. Le mozzarelle devono essere confezionate in contenitori chiusi con idoneo liquido di governo. Il burro deve risultare fresco, non deve essere in alcun modo alterato, non deve avere gusto rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie. Zona di produzione secondo il D.P.R. del 15.11.73 e sue modifiche D.P.R. del 15.7.83. Stagionatura almeno 24 mesi. Le forme devono essere marchiate Parmigiano Reggiano con marchio della data di produzione. Il confezionamento deve essere sottovuoto.
