La protesta Clausole campione
La protesta. Può accadere che il committente durante le prove o, addirittura, durante lo svolgimento delle rappresentazioni, ritenga l’artista non all’altezza dell’incarico che gli è stato conferito: in questa ipotesi occorre chiedersi se il teatro che lo ha scritturato possa interrompere il rapporto oppure no. La scrittura artistica è fondata sull’intuitus personae, ossia sull’affida- mento che lo scritturante ripone nelle doti artistiche dell’esecutore. Al venir meno di tale affidamento appare legittima la possibilità di revocare l’incarico conferito. Tale revoca, però, può nuocere all’artista in quanto, oltre a comportare una riduzione dei suoi introiti, lede la sua reputazione. Occorrerà, pertanto, domandarsi se e a quali condizioni, l’artista possa invocare pretese risarcitorie, nel caso in cui dalla scelta del teatro di libe- rarsi dal rapporto contrattuale gli derivi un danno. Nel caso in cui il teatro intenda risolvere il contratto a causa di un’oggettiva scarsa professionalità o dell’incapacità tecnica di ricoprire il ruolo per il quale l’artista è stato ingaggiato, non vi sarà spazio per nessuna pretesa risarcitoria: in questo caso, infatti, siamo di fronte a un’ipotesi di inadempimento che legittima la risoluzione del contratto. I casi degli artisti professionisti che non sono in grado di sostenere la parte per la quale sono stati scritturati non sono però così frequenti; quello che potrebbe accadere con maggior facilità, invece, è che sia il teatro a con- siderare la prestazione dell’artista inadeguata al livello degli altri cantanti o al livello qualitativo che il teatro intende offrire al suo pubblico. Proprio per consentire al teatro di liberarsi dal contratto, senza dover far ricorso alla sem- pre opinabile risoluzione per giusta causa, è nata la c.d. clausola di protesta o semplicemente protesta. Tale clausola, dato il suo uso inveterato, che trova il suo antecedente storico nel debutto ottocentesco18, può esser considerata a fronte di adattamenti di quell’opera tali da alterarne l’integrità, sempreché, peraltro, essi siano di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.)». 18 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇, I contratti della lirica, Padova, 2016, 105 ss. e ID., voce Protesta (clausola una clausola d’uso del contratto. In forza di essa, il teatro potrà dichiarare che intende rifiutare la prestazione dell’artista risolvendo il contratto. Sulla natura giuridica della protesta dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto. Secondo alcuni essa sottenderebbe un periodo di prov...
