Il rappresentante Clausole campione

Il rappresentante. All’impresa appaltatrice spetta la conduzione tecnica dell’esecuzione dei lavori, che si sostanzia in una serie complessa di attività di organizzazione dei mezzi per dare l’opera finita al committente: vi rientrano pertanto l’assunzione del personale di ogni livello, l’acquisto dei materiali, i trasporti, l’utilizzo di proprie attrezzature, mezzi d’opera, macchinari, impianti, ovvero il loro noleggio, l’organizzazione della sede, l’amministrazione, gli adempimenti fiscali ecc. Queste attività, nell’ambito del singolo contratto di appalto, vengono normalmente svolte sotto la direzione di una persona fisica, che può anche essere il diretto interlocutore del committente e che prende tutte le decisioni occorrenti all’esecuzione dei lavori: è normale che tale persona fisica sia dotato di poteri di rappresentanza dell’impresa appaltatrice vuoi verso i terzi che verso il committente, ma potrebbero anche essere due figure distinte, anche se nella pratica ciò succede raramente. Sotto il profilo formale, riguardo ai rapporti con la stazione appaltante, il soggetto autorizzato ad interagire è lo stesso appaltatore, che può condurre in proprio i lavori, ovvero un soggetto dallo stesso nominato, espressamente e necessariamente munito di poteri di rappresentanza verso la stazione appaltante. Il regolamento parla di "Esecutore" per la firma dei registri di contabilità, senza entrare in dettagli sul soggetto (art. 190 R).