IL DIRIGENTE. Considerato che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali e locali degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni del Comune di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016; Dato atto che il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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IL DIRIGENTE. Considerato Richiamati: - il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i., in particolare gli art. 60, 54 e 95; - la delibera 77/2018 della sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti, la quale chiarisce che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali e locali degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni del Comune di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016; Dato atto che il codice unico di intervento l'accordo quadro (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’artquale fattispecie disciplinata con l'art. 54 del D.lgs. 50/2016Codice dei Contratti) non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile non richiedendo, pertanto l'adozione dell'impegno di spesa; - il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 18/5/2022 PREMESSO CHE: • per la durata mantenere in sufficienti condizioni di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 2016percorribilità le strade gestite dal Settore Viabilità, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati garantendo l'incolumità degli utenti e la riservatezza delle offerte sicurezza nella circolazione stradale, è necessario procedere, nel periodo invernale, al servizio di spalatura neve sulle stesse; • gli interventi sommariamente da svolgere su tutta la rete stradale gestita dalla Provincia di Lucca afferenti le tre l'UUOO Viabilità (Montana, Pedemontana e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1Pianura), comma 450con interventi COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della L. 296/2006Determinazione Dirigenziale originale digitale n°950 del 29/09/2022firmata digitalmente da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, come modificato dall’artesecutiva dal 29/09/2022 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 29/09/2022 al 13/10/2022. 1Copia libera stampata il giorno 30/09/2022 dall'utente ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ attraverso il software ▇▇▇▇@▇▇▇. anche circoscritti e di limitata entità, co. 130 consistono in sgombero della L. 30/12/2018neve lungo la carreggiata stradale, n. 145mediante utilizzo di mezzo idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo, eliminazione di ostacoli presenti sulla carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi passaggio del Mercato elettronico o dei sistemi telematici mezzo, sassi di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;possesso.
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Sources: Accordo Quadro
IL DIRIGENTE. Considerato che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali Visti e locali degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara relativi agli appalti pubblici di lavoririchiamati: - la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione associata delle funzioni, servizi e forniture ed alle concessioni interventi sociali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni della medesima Zona sociale, relativa anche agli interventi ricompresi nel POR FSE - Umbria 2014-2020, approvata con DCC n. 103 del 19/12/2016 (Rep. n. 1981 del 12/01/2017), sottoscritta digitalmente in data 13/02/2017, in forza della quale il Comune di Terni Città di Castello, in ottemperanza alle disposizioni qualità di legge Comune capofila, ha sottoscritto l’Accordo di collaborazione per l’attuazione degli interventi di cui al presente atto; - la DGR 504 del 24/06/2020 di integrazione alla DGR n. 1420 del 27/11/2017, con la quale si procedeva alla modifica dell’art. 3 degli accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e le Zone sociali, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241, con riferimento all’intervento “Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) e si provvedeva all’approvazione del riparto e all’assegnazione di ulteriori risorse; Tenuto conto che il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila della Zona Sociale 1: - con DGC n. 250 del 18/12/2017 approvava l’integrazione dell’Accordo di collaborazione, stipulato in data 04/09/2017, riguardante tra l’altro la scheda intervento relativa al Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione progetti vita indipendente) e l’Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità, pubblicato in data 15/01/2018, destinando risorse pari a € 208.249,91 (risorse assegnate con DGR n. 763/2017, in esecuzione della DGR n. 180/2017 così come modificata e integrata con DGR n. 566/2017, e confermate con DGR n. 1420/2017); - con DGC n. 108 del 09/07/2020 approvava la modifica all’art. 73 3, comma 4 1, del D.lgs. 50/2016 sopracitato Accordo di collaborazione e, prendendo atto dell’incremento delle risorse assegnate, destinava ad apposito nuovo avviso, pubblicato in data 20/07/2020 con DD n. 514 del 15/07/2020, risorse pari a € 181.580,03 (di cui € 171.407,55 derivanti da risorse ai sensi della DGR n. 504/2020 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016€ 10.172,48 derivanti da economie relative al precedente Avviso di cui alla DGR n. 1420/2017); Considerato che con medesima DGR n. 406/2022: - stabilito di dover procedere all’emanazione di apposito nuovo Avviso pubblico, così come strutturato nella scheda intervento, a cui destinare risorse pari a € 59.203,10 e di rinviare a successivi atti dirigenziali ogni determinazione in merito all’attuazione delle azioni nonché agli aspetti contabili ed in particolare all’esatta individuazione dei beneficiari; Dato atto che il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto responsabile del procedimento è la Dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇; Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il seguente: 00175660554202000075Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti serviziVista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3; Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’artin riferimento al D.Lgs. 54 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/200633/2013 (Trasparenza), come modificato dall’artdal D.Lgs. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari97/2016;
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Sources: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. Considerato Premesso: - che si rende necessario adempiere agli obblighi a seguito della delibera di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e locali il Circolo Tifernate e Accademia degli estratti Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei bandi locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli avvisi Illuminati ha un rapporto di gara relativi agli appalti pubblici locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di lavoriPalazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, servizi e forniture ed alle concessioni “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di Terni istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'artcampo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del D.M. 2 dicembre 2016; Dato atto che il codice unico primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguenterappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione Comune di un accordo quadro Città di cui all’art. 54 Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 1 febbraio 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, ed in particolare il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;punto
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Sources: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. Considerato PREMESSO che: - con determinazione n. 1133 del 10.10.2005 fu accolta la richiesta presentata dalla Sezione Comunale Cacciatori F.I.D.C. di Bagno a Ripoli di concessione, in como- dato gratuito, di un appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in loc. ▇▇▇▇▇▇▇ e Poggio dell’Incontro, di circa 40 ettari, allo scopo di: ripristinare vec- chi sentieri ormai impraticabili, ripulire il bosco dal sottobosco, provvedere alla semina a perdere di vecchie piagge allo scopo di incrementare la fauna presente e quella che si rende sarà immessa, tramite il lancio di animali da cattura o tramite svol - gimento di gare cinofile; - in data 10.10.2005, rep. n. 3754, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito; - con determinazione n. 1065/2008 è stata disposta la stipula di un nuovo contrat- to di comodato che ricalcasse quanto già contenuto nel contratto rep. n. 3754/2005; - in data 28.10.2008, rep. n. 4248, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito, sempre rinnovabile con atto espresso di anno in anno, per una durata massima di anni tre; - con determinazione n. 139/2012 è stata disposta la stipula di un nuovo contratto di comodato che ricalcasse quanto già contenuto nel contratto rep. n. 4248/2008; - in data 23.2.2012, rep. n. 4841, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito, sempre rinnovabile con atto espresso di anno in anno, per una durata massima di anni tre; DATO ATTO che, con lettera del 2.12.2015, ns. prot. 40379, la Federcaccia To- scana Sezione Comunale di Bagno a Ripoli Ovest ha richiesto il rinnovo del contrat- to di comodato gratuito in vigore, scadente il 23.1.2016; CHE la ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇.le, in merito a quanto sopra, nella seduta del 23.12.2015, ha espresso parere favorevole alla stipula di un nuovo contratto di comodato, sem- pre con durata triennale; RITENUTO quindi necessario adempiere agli obblighi provvedere in merito, – per quanto in premessa descritto, di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali e locali degli estratti dei bandi e degli avvisi accogliere la richiesta avanzata dalla Fe- dercaccia Toscana Sezione Comunale di gara relativi agli appalti pubblici Bagno a Ripoli Ovest, come da pare- re positivo espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 23.12.2015; – di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni del Comune di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016; Dato dare atto che il codice unico contratto di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è comodato gratuito che si andrà a stipulare ri- calcherà quanto già contenuto nel contratto rep. 4841/2012, che andrà a sca- dere il seguente: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;23.1.2016.
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Sources: Comodato Gratuito
IL DIRIGENTE. Considerato Visti: La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"; La Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"; La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59"; L'Articolo 1 comma 439 della Legge 27/12/2007 n. 296 (legge finanziaria 2008); L'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente accordo; Premesso che: la legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo; la Città Metropolitana di Catania ha varie competenze in merito alla gestione delle aree protette e di particolare interesse ambientale e che si rende necessario adempiere agli obblighi l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con apposita convenzione stipulata in data 20/05/1988, ha affidato all'ex Ente Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana, la gestione della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", istituita con D .A . n. 285 del 14/03/1984; nella stagione estiva il territorio della Città Metropolitana di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali Catania è interessato da numerosi incendi di vegetazione potenzialmente pregiudizievoli del patrimonio naturalistico proprio nelle aree di maggior pregio naturalistico; questa Amministrazione per attuare le attività di prevenzione incendio boschivo, rivolte a tutelare l'integrità della vita umana e locali alla salvaguardia dell'ambiente, ha approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 26 luglio 2016 il Piano di Emergenza Della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016"; il predetto piano, al fine di mitigare il rischio incendi boschivi nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Catania, prevede, tra l'altro, la stipula di Convenzione con il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e di Protocolli d'Intesa con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile; la dotazione organica del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non consente in via generale di poter assicurare, stante il rilevantissimo numero di interventi, una sempre puntuale e quindi efficace e tempestiva attività di soccorso tecnico durante la stagione estiva; questo Ente, in virtù dei compiti affidati dalla legge e preso atto dell'esperienza del passato, ha inteso contribuire ad assicurare maggiori risorse a sostegno dell'opera svolta dai Vigili del Fuoco in materia della lotta antincendio e comunque di gestione delle situazioni emergenziali, partecipando, così, alla tutela del patrimonio naturale e ambientale, dei beni della popolazione, rendendo possibile il potenziamento del servizio di sicurezza tecnica erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; questa Città Metropolitana in data 02/09/2016 ha, pertanto, stipulato con la Prefettura di Catania e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania specifica Convenzione finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e contrasto degli estratti incendi e boschivi nel territorio della provincia di Catania e in particolare nella zona dell’Oasi del Simeto; la suddetta Convenzione stabilisce di affidare al Ministero dell'interno, Dipartimento dei bandi Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella sua estrinsecazione territoriale rappresentata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, il compito di integrare il sistema d'intervento e di contrasto nel campo degli incendi nella zona dell’Oasi del Simeto per un periodo di giorni pari a 51, ricadenti nel periodo compreso tra il 03/09/2016 e il 23/10 /2016; per tale finalità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, metterà a disposizione, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, una squadra formata da tre vigili permanenti (di cui n. 1 in possesso della qualifica di Capo reparto o Capo Squadra) e da n. 2 vigili volontari, richiamati a servizio discontinuo. Tali unità e relativi automezzi saranno dislocati presso la sede territoriale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania più vicina alla riserva naturale "Oasi del Simeto". In particolari situazioni di emergenza, la suddetta squadra potrà essere dislocata in punti strategici del territorio provinciale; la spesa complessiva prevista per il servizio in convenzione è di euro 39.950,00, calcolata in base al computo economico trasmesso dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania; questa Amministrazione dovrà versare al Ministero dell'Interno, tra l'uno e il 30 Novembre 2016, la somma di Euro 39.950,00 nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV art. 11 presso la Tesoreria dello Stato, quale importo complessivo spettante al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione del servizio in convenzione. Il versamento dovrà riportare espressamente la seguente causale: “Versamento da parte delle Regioni e degli avvisi Enti Locali e di gara altri Enti Pubblici e privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulati dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”; che, occorre, pertanto, prendere atto della Convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante, finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nel territorio della Città Metropolitana di Catania, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"; che, occorre, altresì, sotto impegnare la complessiva somma di Euro 39.950,00 (FORNITORE 4101 Ministero Degli Interni) quale spesa prevista per la corresponsione dei compensi al personale Vigile del Fuoco Permanente impegnato nell'attività prevista dalla relativa convenzione, in applicazione del contratto di lavoro del settore e per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali derivanti dal suddetto impegno, nonché per contribuire ai costi relativi agli appalti pubblici alle esigenze logistiche: mensa giornaliera e spese di lavori, servizi e forniture gestione degli automezzi – costo carburante- ed alle concessioni del Comune di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016attrezzature da impiegarsi durante le attività; Dato atto che il codice unico la suddetta somma di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto Euro 39.950,00 è il seguente: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare già imputata al capitolo 16058/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26 Luglio 2016 con la procedura quale è stata impegnata la complessiva spesa di euro 70.000,00 occorrente per l’approvvigionamento dei suddetti servizil’espletamento delle attività previste nel Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016", mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 euro 40.000,00 per il potenziamento del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 servizio antincendio boschivo svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;Fuoco.
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Sources: Convenzione Per Il Potenziamento Dei Dispositivi Di Prevenzione E Contrasto Degli Incendi
IL DIRIGENTE. Considerato Premesso: - che si rende necessario adempiere agli a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: - il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018-2020 allegato a DGC n° 18/2018, ed in particolare il punto 7.3 nel quale sono indicati gli obblighi relativi alla trasparenza ed al monitoraggio delle Convenzioni in capo alla Dirigenza ed ai Responsabili dei servizi affidati; - la delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 32 del 20 gennaio 2016 ed in particolare le indicazioni richiamate: “Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali e locali degli estratti dei bandi procedere a un’adeguata programmazione delle risorse e degli avvisi interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dall’analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, anche dettati da situazioni di gara relativi agli appalti pubblici urgenza/emergenza. Lo stato di lavorirealizzazione delle azioni attivate deve essere valutato annualmente in termini di risultati raggiunti, servizi sulla base dell’andamento storico del rapporto tra l’offerta del servizio interessato e forniture ed alle concessioni del Comune la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell’utenza acquisiti nell’ambito delle azioni di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016; Dato atto che monitoraggio” - il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016agosto 2000, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché 265 ed in particolare l’art. 52, co. 5 del D.lgs30 “Convenzioni” e l’art. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; ➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari119;
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Sources: Convenzione Per Utilizzo Dei Locali