I reclami. Per i reclami si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 13 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Per gli abbonamenti AV, FB ed IC e per le Carte Tutto Treno, l’entità dell’indennizzo automatico da corrispondere, ove la risposta al reclamo sia fornita oltre i 90 giorni, è pari a: • 4 € per risposta fornita tra il 91° e 120° giorno dalla ricezione del reclamo; • 8 € in caso di mancata risposta entro il 120° giorno dalla ricezione del reclamo. Qualora vi siano i presupposti, l’indennizzo è corrisposto tramite un bonus utilizzabile entro dodici mesi dalla data di emissione per l’acquisto di titoli di viaggio per i servizi di Trenitalia e Trenitalia France. In caso di risposta tra il 91° e 120° giorno dal ricevimento del reclamo, l’indennizzo viene erogato contestualmente all’invio della risposta da parte di Trenitalia. In caso di mancata risposta entro il 120° giorno dal ricevimento del reclamo, l’indennizzo viene erogato automaticamente al 121° giorno. Il bonus è monetizzabile su richiesta del cliente.
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Sources: Trasporto Nazionale, Trasporto Nazionale