Guarantees Clausole campione

Guarantees. The payment obligations of Goldman Sachs (Jersey) Limited, in respect of Securities issued by Goldman Sachs (Jersey) Limited only, are unconditionally and irrevocably guaranteed by Goldman Sachs Europe in its capacity as guarantor pursuant to a deed of guarantee dated 11 July 2006 made by Goldman Sachs Europe in favour of the Holders of Securities issued by Goldman Sachs (Jersey) Limited (the "GSE Guarantee"). In addition, the payment obligations of Goldman Sachs Europe, in respect of Securities issued by Goldman Sachs Europe and/or pursuant to the GSE Guarantee, are unconditionally and irrevocably guaranteed by The Goldman Sachs Group, Inc. pursuant to a deed of guarantee dated 11 July 2006 (the "GSGI Guarantee" and, together with the GSE Guarantee, the "Guarantees") made by The Goldman Sachs Group, Inc. in favour of the Holders of Securities issued or guaranteed by Goldman Sachs Europe (The Goldman Sachs Group, Inc. together with Goldman Sachs Europe in its capacity as guarantor being "Guarantors" and each a "Guarantor").
Guarantees. The payment obligationz of Coldman Sachz (Jerzey) Limited, in rezpect of Securitiez izzued by Xxxxxxx Xxxxx (Jerzey) Limited only, are unconditionally and irrevocably guaranteed by Coldman Sachz Europe in itz capacity az guarantor purzuant to a deed of guarantee dated 26 March 2007 made by Coldman Sachz Europe in favour of the Holderz of Securitiez izzued by Xxxxxxx Xxxxx (Jerzey) Limited (the "GSE Guarantee"). In addition, the payment obligationz of Coldman Sachz International, in rezpect of Securitiez izzued by Coldman Sachz International, and the payment obligationz of Coldman Sachz Europe, in rezpect of Securitiez izzued by Coldman Sachz Europe and/or purzuant to the CSE Cuarantee, are unconditionally and irrevocably guaranteed by The Coldman Sachz Croup, Inc. purzuant to a deed of guarantee dated 26 March 2007 (the "GSGI Guarantee" and, together with the CSE Cuarantee, the "Guarantees") made by The Coldman Sachz Croup, Inc. in favour of the Holderz of Securitiez izzued by Xxxxxxx Xxxxx International and izzued or guaranteed by Coldman Sachz Europe (The Coldman Sachz Croup, Inc. together with Coldman Sachz Europe in itz capacity az guarantor being "Guarantors" and each a "Guarantor").
Guarantees. 8.1. The Licensor warrants that the Software covered by this Agreement is new and original and does not infringe the intellectual or industrial property rights of third parties. 8.2. The Licensor also guarantees the Licensee against any third-party claims relating to the Software or part of it. In the event of a claim by a third party, the Licensor shall bear all the resulting costs and expenses. 8.3. The Licensee shall promptly inform the Licensor of any claims by third parties. 9.
Guarantees. No employee of Xxxxxx Xxxxx & associés is authorised to give any kind of guarantee. Xxxxxx Xxxxx & associés and the Seller undertake no responsibility as to the eventual faults of an object in the auction, nor do they guarantee the exactitude of indications relative to the author, origin, date of fabrication, authenticity, provenance, weight, or materials of objects. Catalogue photographs are not contractually binding. It is the Buyers’ responsibility, before the auction, to verify for themselves of the state and quality of each object, in particular relating to any faults or restorations, or to its value. In the same way, the estimation mentioned in the catalogues is given only as an indication, and does not include commission, VAT, or other charges the Buyer may incur. No complaint will be received on this point after a sale has been pronounced.
Guarantees. Unless otherwise contractually stipulated, the client must provide a bank guarantee to the carrier in the amount of not less than 3/12 (three twelfths) of the contract value plus applicable VAT. The bank guarnatee must be issued by either a bank or a primary insurance institution and subject to carrier authorization. The purpose of the deposit is to guarantee proper adherance to all contractual obligations and compensation of damages in the event of non‐fullfilment of the aforementioned obligations, as well as to ensure compensation for any outstanding amounts by the client to the trasnport provider. The carrier still reserves the right to take action to obtain compensation in the event of major damage incurred due to the client’s non‐compliance. The amount of the guarantee is determined by a previously established transport schedule and agreed upon the closing of the contract. Should the client and the tranpsort provider agree on further transport schedules, the amount of the guarantee will have to be adjusted to match the 3/12 (three twelfths) minimum of the estimated total of each successive transport schedule. In the event that the client fails to extend the guarantee, Adriafer Srl will have the right to refuse the additional service requested. The guarantee needs to explicitly provide: ‐relinquish the benefit of enforcement of the principal borrower ‐relinquish the option of letting the terms expire as per Art. 1957 of the civil code ‐its coming into effect within fifteen days upon a simple written request by the carrier. As per present article, the guarantee will be reinstated upon expiration of the client agreement, by means of communicating the release of the same guarantee by the carrier. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. Under no circumstance will the guarantee be reinstated prior to establishing any disp...
Guarantees. The seller guarantees that the materials supplied meet the characteristics and conditions specified in the order confirmation. The seller’s guarantee is not extended to the repaired and/or replaced parts. The seller will not be held liable in the event of repairs carried out by third parties. Special guarantees and/or certifications can be issued upon the purchaser’s request when confirming the order. Direct interventions or interventions made by unauthorised personnel, unauthorised modifications, using the product for purposes other than the intended ones, and non-compliance with the seller’s instructions for use will make the warranty null and void. The purchaser must not use items with patent defects or else the warranty will be null and void. The 12-month warranty is valid solely if the client has settled all payments regularly. Any additional warranties or warranties with a duration of over 12 months will be valid solely if specifically agreed in writing by both parties. The warranty does not cover Products whose defects are due to (i) damage occurred during transport;
Guarantees. Seller guarantees that the products: - comply with the description given by the Seller and the requests made by the Buyer; - are fit for the purposes for which goods of the same type are normally used; - are fit for the purposes specified by the Seller; - are fit for any particular purpose for which the Buyer requires them, which are previously made known to the Seller; - shall be faultless and properly manufactured. These guarantees shall continue for two consecutive years from delivery of products.
Guarantees. 21.1 Each Order may provide for the obligation of the Supplier to provide (at the Supplier’s costs, expenses and charges) specific guarantees to the Customer such as, by way of example but not limited to, bank guarantees or insurance, or alternative forms of guarantee such as, for example, retained payment mechanisms.

Related to Guarantees

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.