General Principles Clausole campione

General Principles. Each Party shall implement its tasks in accordance with the Annex I of the Grant Agreement and shall bear sole responsibility for ensuring that its acts within the Project do not knowingly infringe third Party property rights. As provided in the Grant Agreement Article II.32.3. Parties shall inform the Consortium as soon as possible of any limitation to the granting of Access Rights to Background or of any other restriction which might substantially affect the granting of Access Rights even if due to a third Party cause during the Project (e.g. the use of open source code Software in the Project). If the General Assembly considers that the restrictions have such impact, which is not foreseen in the Annex I of the Grant Agreement, it may decide to update the Annex I accordingly. Any Access Rights granted expressly exclude any rights to sublicense unless expressly stated otherwise. Parties according to the Grant Agreement Article II.32.7. Foreground and Background shall be used only for the purposes for which Access Rights to it have been granted. All Access Rights shall be granted upon written request. The granting of Access Rights may be made conditional on the acceptance of specific conditions aimed at ensuring that these rights will be used only for the intended purpose and that appropriate confidentiality obligations are in place. The requesting Party must show that the Access Rights are Needed.
General Principles. 1.1 These General Terms and Conditions of Contract (hereinafter referred to as "GTC"), together with the specific terms set forth in each individual Purchase Order (hereinafter referred to as "PO"), constitute the sole terms governing the purchase agreements for products and/or services (hereinafter referred to as the "Contract" or the "Contracts") entered into between ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. (hereinafter referred to as the "Seller") and the purchasing entity identified in the corresponding PO (hereinafter referred to as the "Buyer"). Hereinafter, the Seller and the Buyer are jointly referred to as the “Parties” and/or individually as the “Party”. 1.2 These GTC, along with the specific terms set forth in each individual PO and those published and available for consultation on the website ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇_▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ govern all rights and obligations of the Parties arising from the sale of goods or services specified in each PO. They supersede, override, and invalidate any other terms or conditions previously applied. 1.3 Any modification and/or addition to these GTC shall be valid and effective only if expressly agreed in writing between the Parties. 1.4 The Parties agree that these GTC shall also be considered accepted when the Buyer receives the PO confirmation without raising objections and/or fulfills its contractual obligations. 1.5 The term “Technical Specifications” hereinafter refers to the instruction manual (if provided), which the Buyer must follow for the proper use, storage, maintenance of the goods, and/or application of the services outlined in the PO.
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Related to General Principles

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE a) Apertura delle buste amministrative 1. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentat offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente 2. successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad acceder nte la presentata, mentre le Offerte tecnico/economiche resteranno segrete, chiuse/ contenuto non U é alla Commissione di gara e/o al Responsabile Unico del Procedimento, né alla stazione appaltante né alla Confservizi, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema con deputa me della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 3. verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 4. eventuale procedura di soccorso istruttorio ove ne ricorra la necessità; 5. redazione de 6. adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. iodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e ▇▇.▇▇., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.