Eutanasia Clausole campione
Eutanasia. L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese veterinarie sostenute per la soppressione dell'Animale domestico, a seguito di precisa indicazione del veterinario che ritenga l'eutanasia inevitabile e nell'interesse dell'Animale domestico stesso, allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili, a seguito di Infortunio o Malattia.
Eutanasia. Fatti salvi i casi particolari, nell’ambito dell’esecuzione del presente affidamento l’eutanasia non è accettata quale metodo di controllo della popolazione canina. Il significato dell’eutanasia è quindi quello di un atto medico, utilizzato come estrema risorsa in assenza di altre soluzioni a gravi problemi medici o di sicurezza. Il Servizio Veterinario competente, nel caso di animali affetti da malattia grave ed incurabile con sofferenza in atto, può disporre la soppressione dell’individuo, previa anestesia generale e certificazione di eutanasia. Qualora si reputi necessario, nel caso di individui che per caratteristiche comportamentali, nonostante adeguati percorsi rieducativi e di socializzazione siano giudicati pericolosi, il gestore può proporre la soppressione dell’individuo al competente Servizio Veterinario che, dopo i dovuti accertamenti, consultato il Dirigente Sanitario e eventuale Medico veterinario Comportamentalista esterno alla struttura, potrà autorizzare la soppressione. Analogamente ai casi di decesso si cui al precedente art. 11, tutte le soppressioni verranno, a cura del veterinario convenzionato, documentate sulla scheda individuale ed annotate sul registro di carico e scarico di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e corredate di rispettivo certificato sanitario attestante cause del decesso e modalità di applicazione del protocollo di eutanasia.
