DOCUMENTAZIONE SPECIFICA Clausole campione

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA. Di seguito sono riportati i contenuti dei documenti specifici previsti nel processo di acquisto.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA. Di seguito sono indicati i requisiti previsti per la documentazione specifica necessaria per l’erogazione del servizio.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA. Documentazione specifica domanda di pagamento SAL e Saldo
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA. 1) attestazione di conformità al disciplinare di produzione DOP, IGP, rilasciata da parte dell’organismo di controllo per tutti i soci del Consorzio, dell’Associazione o della Cooperativa; 2) autocertificazione attestante l’avvenuta compilazione della dichiarazione vitivinicola del Consorzio o della Cooperativa afferente all’ultima campagna vitivinicola (è necessario indicare anche il numero di barcode). Nel caso di Associazioni di cui alle lett. e) g) e h) nell’autocertificazione dovrà essere attestata l’avvenuta compilazione della dichiarazione vitivinicola da parte degli associati (è necessario indicare anche il numero di barcode); 3) certificazione dell’organismo di controllo relativa al metodo di produzione in biologico rilasciata a tutti i soci del Consorzio, della Cooperativa o dell’Associazione; 4) relazione tecnica illustrativa del progetto che includa i seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica della validità dell'investimento e dei risultati attesi; 5) progetto tecnico-economico esecutivo riportante la descrizione dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare con una disaggregazione puntuale per voci di costo e riportante il periodo di realizzazione dell’attività promozionale. Nel caso di attività promozionale presso la distribuzione organizzata, occorrerà indicare la catena distributiva, i punti vendita coinvolti e l’accordo o lettera d’intenti siglato; 6) bozze del materiale pubblicitario per il relativo visto di stampa. L’Assessorato effettuerà il controllo sui materiali di informazione e sulla qualità dei contenuti e delle immagini della promozione e pubblicità nella fase istruttoria, prima della concessione del sostegno. Il materiale promo-pubblicitario realizzato per la promozione prima di essere distribuito dovrà essere visionato da funzionari dell’Assessorato che daranno il nulla osta alla sua distribuzione. Pertanto, è obbligo del soggetto beneficiario comunicare all’Assessorato, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, la sede in cui tale materiale verrà custodito, pena l’esclusione dello stesso dal finanziamento; 7) presentazione per ogni voce di spesa di tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo e rispondenti alle voci del quadro economico di spesa del progetto; nel caso di fiere svolte all’estero, per le quali non sia possibile documentare la richiesta dei preventivi tramite la ricevuta della PEC d’invio ( in conformit...

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  • DOCUMENTAZIONE TECNICA La documentazione tecnica, da presentarsi in busta separata e sigillata, dovrà essere formulata secondo un elaborato cartaceo ed elettronico (su supporto magnetico ed in formato “pdf”) che, ai fini di una migliore confrontabilità e valutazione comparativa, segua obbligatoriamente, la seguente struttura organizzativa di presentazione: - Parte 1. Illustrazione tecnica funzionale della soluzione In questa parte dovrà essere presentata la soluzione in aderenza ai requisiti tecnico funzionali e tecnologici. Nell’elaborato saranno presenti grafici, diagrammi di flusso e qualsiasi altro elemento che supporti la Commissione giudicatrice nell’esprimere la valutazione secondo i criteri indicati nel parametro A01. E’ di fondamentale importanza che nel descrivere le funzioni sia seguita la “scaletta” definita nell’articolo 4. In coda a tale scaletta potranno essere aggiunte tutte le altre funzionalità proposte. Devono essere illustrate chiaramente le metodologie e tecnologie proposte per garantire l’integrazione e interoperabilità con i sistemi informatici d’Istituto e con gli altri laboratori analisi. (valutazione parametro A02) - Parte 2. Piano di Progetto. In questa parte dovrà essere presentato il piano di progetto in aderenza alle specifiche elencate nell’articolo 5, 6 e 8 indicando anche il numero di giornate/uomo previste in maniera tale che la Commissione giudicatrice possa esprimere la valutazione secondo i criteri indicati nel parametro A04 - Parte 3. Piattaforma tecnologica. In questa parte dovrà essere presentata, secondo quanto richiesto nell’articolo 2 una descrizione dei beni offerti e della configurazione con tutte le informazioni che supportino la Commissione giudicatrice ad esprimere la valutazione secondo i criteri indicati nel parametro A01. Deve essere specificato il tipo di hardware, il dbms e il sistema operativo. Devono inoltre essere specificate le modalità di integrazione previste tra analizzatori e server. - Parte 4. Servizi successivi alla vendita. In questa parte dovranno essere presentati, secondo quanto richiesto nell’articolo 7, le caratteristiche e le modalità con le quali il fornitore intende garantire il servizio di manutenzione ed assistenza con l’indicazione dei tempi massimi di intervento; e quant’altro ritenuto fondamentale per migliorare la gestione complessiva del sistema proposto con tutte le informazioni che supportino la Commissione giudicatrice ad esprimere la valutazione secondo i criteri indicati parametro A03. Nella trattazione degli argomenti richiesti sarà opportuno tenere conto dei criteri di valutazione previsti per l’assegnazione dei punteggi qualitativi e di seguito riportati.

  • Documentazione Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente possibile. La documentazione di riferimento di norma è la seguente: • Fatture in fotocopia/originale/elettonico; • Ordini in fotocopia/originale/elettronico; • Tabulati di contabilità analitica; • Tabulati di contabilità di magazzino; • Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e di contratto; • Report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e di contratto; • Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori; • Note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal personale per la/e commessa/e di contratto; • Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente, per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc…) sulla/e commessa/e di contratto; Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più analitica della documentazione.

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA La documentazione di gara comprende:

  • Modalità di presentazione della documentazione 1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ▇▇.▇▇. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; b) potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 4. Il diretto utilizzo dei modelli allegati non è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Tuttavia le dichiarazioni prodotte dovranno riportare i contenuti sostanziali dei modelli allegati, per cui se ne consiglia sempre il diretto utilizzo, perché ciò rende più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti dell’Ente. 5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di soccorso istruttorio o regolarizzazione da parte dell’Ente con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 6. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente la Stazione appaltante: a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti; b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio, come previsto dal Codice; c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’amministrazione digitale).