DISPOSIZIONI GENERALI - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONI O AD AUTORIZZAZIONI 4 Clausole campione

DISPOSIZIONI GENERALI - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONI O AD AUTORIZZAZIONI 4. CAPO I 4

Related to DISPOSIZIONI GENERALI - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONI O AD AUTORIZZAZIONI 4

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.

  • Demolizioni e rimozioni Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai due metri. Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori addetti. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.