Common use of Diritti e doveri Clause in Contracts

Diritti e doveri. Svolgimento del telelavoro: • non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda. Il telelavoratore va altresì informato in merito a:

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Diritti e doveri. Svolgimento 10.1 L'Organizzazione che ottiene la certificazione ha l'obbligo di: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e nel Protocollo; b) assoggettarsi alle verifiche dell’Ente di Certificazione consentendo il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico; c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione ed utilizzare il Marchio CARDATO: ▪ esclusivamente per i prodotti o processi per i quali è stata rilasciata la certificazione; ▪ nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; ▪ su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti se riferite ai prodotti o processi per i quali è stato rilasciato; d) utilizzare l'etichetta solo per i prodotti oggetto della certificazione; e) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del telelavoro: • Marchio CARDATO; f) non muta utilizzare il Certificato e/o il Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia; g) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato; h) tenere informata la Camera di Commercio di Prato qualora intenda apportare al/ai prodotto/i, al/ai processo/i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti di produzione modifiche suscettibili di influire significativamente sugli impatti rilevati nella precedente annualità; i) consultare periodicamente il sito della Camera di Commercio di Prato ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per apprendere gli stessi diritti eventuali aggiornamenti relativi alla certificazione; j) corrispondere alla Società di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle Consulenza ed all’Ente di Certificazione gli importi tariffari previsti per le attività sindacali. • è onere del datore svolte. 10.2 La Camera di lavoro l’adozione Commercio di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi Prato si impegna a: a) fornire le proprie prestazioni in modo completo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività aziendali; b) fornire evidenze circa la verifica delle attività di controllo mediante la consegna dei Rapporti degli Audit svolti; c) rendere disponibili sul sito camerale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ le informazioni ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • i relativi aggiornamenti inerenti la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni gestione del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda. Il telelavoratore va altresì informato in merito a:Marchio CARDATO.

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Sources: Regolamento Per La Gestione Del Marchio

Diritti e doveri. Svolgimento DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA 6.1 L’Organizzazione ha il diritto di pubblicizzare l’ottenimento della certificazione FSC sempre nel rispetto delle modalità di utilizzo del telelavorologo previste dallo standard FSC e dal presente Regolamento. 6.2 L’Organizzazione ha il dovere di: • non muta - essere conforme a tutti i requisiti di certificazione applicabili; - essere conforme con le condizioni stabilite da RINA per la concessione o il mantenimento della certificazione; - comunicare la richiesta attuale o precedente o la certificazione con FSC e/o con altri schemi di certificazione forestale negli ultimi cinque anni; - consentire lo svolgimento delle valutazioni agliintervalli prestabiliti, come determinato dal Rina, tra cui il diritto del RINA di effettuare audits senza preavviso preavviso o con breve preaviso; - consentire gli audits in accompagnamento (witness audits) di ASI; - accettare, che le informazioni specificate siano pubblicate, come indicato nei documenti normativi applicabili FSC; - fare riferimento alle versioni più recenti delle norme e degli standard di certificazione FSC (disponibili sul sito ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇.▇▇▇/▇▇) come parte integrante del contratto; - garantire i diritti dell'organismo di certificazione, ASI e FSC per accedere alle informazioni riservate, esaminare la documentazione ritenuta necessaria e accedere alle attrezzature, alle località, alle aree, al personale e agli enti che forniscono servizi di outsourcing ai clienti; - mantenere una versione valida e più recente del "Contratto di licenza per il sistema di certificazione FSC", nella quale il diritto di utilizzare i doveri posti marchi FSC non è sospeso; - prendere in capo considerazione la partecipazione di osservatori, come specificato nei documenti normativi FSC; - mantenere un'autovalutazione aggiornata in cui si descrive come l'organizzazione applica i requisiti fondamentali del lavoro FSC definiti nei documenti normativi FSC alle imprese sue operazioni e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigentepresentare l'autovalutazione a RINA prima dell'audit; • al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti - fornire sempre il revenue annuale e il fatturato annuale dei prodotti forestali dell'azienda corrispondente all'ultimo periodo fiscale; - consentire che un reclamo sia prima gestito in base alla procedura di carattere legale risoluzione delle controversie del RINA e contrattuale riservati se non risolto sia riferito ad un lavoratore ASI e in ultima analisi a FSC, in caso di disaccordo con i risultati di audit relativi a documenti normativi FSC; - fare dichiarazioni in materia di certificazione coerenti con lo scopo di certificazione e non fare eventuali dichiarazioni di conformità (o prossima alla conformità) ai requisiti di certificazione FSC fino a quando e a meno che svolga analoga mansione nei locali dell’impresanon sia concessa la certificazione; - - non usare la sua certificazione in modo tale da screditare RINA, compresi FSC o ASI e di non fare alcuna dichiarazione riguardante la sua certificazione che possa essere considerare ingannevole o non autorizzata; - mantenere una registrazione di tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita reclami resi noti riguardanti la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione conformità con i rappresentanti dei lavoratorirequisiti di certificazione e rendere disponibili queste registrazioni a RINA quando richiesto, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda. Il telelavoratore va altresì informato in merito ae:

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Sources: Regolamento Per La Concessione E Mantenimento Della Certificazione Della Catena Di Custodia Dei Prodotti Di Origine Forestale (Fsc® – Chain of Custody)

Diritti e doveri. Svolgimento 10.1 L'Organizzazione che ottiene la certificazione ha l'obbligo di: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e nel Protocollo; b) assoggettarsi alle verifiche dell’Ente di Certificazione consentendo il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico; c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione ed utilizzare il Marchio CARDATO RECYCLED: ▪ esclusivamente per i prodotti o processi per i quali è stata rilasciata la certificazione; ▪ nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; ▪ su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti se riferite ai prodotti o processi per i quali è stato rilasciato; d) utilizzare l'etichetta solo per i prodotti oggetto della certificazione; e) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del telelavoro: • Marchio CARDATO RECYCLED; f) non muta utilizzare il Certificato e/o il Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia; g) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato; h) tenere informata la Camera di Commercio di Prato qualora intenda apportare al/ai prodotto/i, al/ai processo/i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti di produzione modifiche suscettibili di influire significativamente sugli impatti rilevati nella precedente annualità; i) consultare periodicamente il sito della Camera di Commercio di Prato per apprendere gli j) corrispondere alla Società di Consulenza ed all’Ente di Certificazione gli stessi diritti importi tariffari previsti per le attività svolte. 10.2 La Camera di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore Commercio di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi Prato si impegna a: a) fornire le proprie prestazioni in modo completo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività aziendali; b) fornire evidenze circa la verifica delle attività di controllo mediante la consegna dei Rapporti degli Audit svolti; c) rendere disponibili sul sito camerale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ le informazioni ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • i relativi aggiornamenti inerenti la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni gestione del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda. Il telelavoratore va altresì informato in merito a:Marchio CARDATO RECYCLED.

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Sources: Regolamento Per La Gestione Del Marchio

Diritti e doveri. Svolgimento del telelavoro: • non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti Il dipendente ha il dovere di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresadare all’Azienda, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la nell’esplicazione della propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, una collaborazione attiva e diligente secondo le direttive impartite dalla Direzione Aziendale e le norme del presente Contratto. Deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza del livello cui appartiene. Esso comunque è tenuto a coadiuvare e supplire i colleghi nelle varie incombenze, a seconda delle esigenze del servizio e delle conseguenti disposizioni della Direzione. Il dipendente ha il dovere, altresì, di tenere una condotta uniformata a principi di dignità e moralità. Inoltre il dipendente deve: a) osservare scrupolosamente il segreto d’ufficio e rispettare gli obblighi sanciti dalla legge bancaria; b) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze; c) non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue mansioni, una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio svolgere attività contrarie agli interessi dell’Azienda; d) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni estranee al telelavoro avvenga servizio; e) non esplicare mansioni o attività che siano in costanza di un “ordinario” rapporto contrasto anche indiretto con l’Azienda; f) non ritornare nei locali dell’Azienda o intrattenersi fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della Direzione; g) non introdurre nei locali dell’Azienda, non destinati al pubblico, persone estranee al servizio; h) dedicare attività assidua e diligente nel disimpegno delle mansioni assegnate dalla Direzione .che potrà a suo giudizio trasferire il dipendente da un ufficio all’altro e da sede a sede; i) comunicare all’Azienda eventuali cambiamenti di residenza. Il dipendente ha diritto: - alla riservatezza dei dati personali (mediante chiavi di accesso personali del PC, codici utente protetti da password personale, ecc.); - alla tutela e rispetto della propria privacy. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, non sono ammesse (se non preventivamente comunicate alla R.S.A.) ed opportunamente pubblicizzate mediante comunicazione a tutti i dipendenti: - riprese audio/video mediante le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere quali si possa rilevare l’operatività ordinaria dei dipendenti (anche se a fini di sicurezza); - il monitoraggio delle comunicazioni del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate dipendente (memorizzazione di numeri telefonici, “log" o giornali di fondo cartacei o elettronici relativi alle connessioni telematiche interne ed esterne - es. intranet/internet - o attività svolte al terminale). Il personale non può far parte di commissioni tributarie o di altri organismi fiscali ed accettare funzioni non confacenti all’attività di dipendente di Istituti di Credito, fatti salvi - in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale ogni caso - gli incarichi politici e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti Il personale addetto alla cassa o comunque incaricato del maneggio dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’aziendavalori, ha l’obbligo di denunciare con la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze o deficienze che eventualmente si verificassero nella gestione dei valori affidati. Il telelavoratore va altresì informato in merito a:Per quanto attiene le responsabilità patrimoniali l’azienda si rivarrà nei confronti dei dipendenti solo per danni che avessero a derivarle nei casi di dolo o colpa grave.

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Diritti e doveri. Svolgimento del telelavoro10.1 L'impresa richiedente e che ottiene la certificazione ha l'obbligo di: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e nel Protocollo; b) comunicare periodicamente a PolieCo le quantità di prodotti certificati; c) assoggettarsi alle verifiche dell’Ente di Certificazione consentendo il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico; d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione ed utilizzare il Marchio : • esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la certificazione; • nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; • su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti se riferite ai prodotti per i quali è stato rilasciato; e) utilizzare l'etichetta solo per i prodotti oggetto della certificazione; f) non muta compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio, di PolieCo e dell’Ente di certificazione; g) non utilizzare il Certificato e/o il Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia; h) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato; i) tenere informato l’ente di certificazione qualora intenda apportare al/ai prodotto/i, al/ai processo/i diritti di produzione modifiche suscettibili di influire significativamente sul rispetto del Protocollo e i doveri posti del Regolamento; j) consultare periodicamente il sito di ▇▇▇▇▇▇▇ per apprendere gli eventuali aggiornamenti relativi alla certificazione; k) corrispondere all’Ente di Certificazione gli importi tariffari previsti per le attività svolte. 10.2 PolieCo si impegna a: a) gestire l’elenco delle imprese certificate in capo accordo alle imprese comunicazioni rese esplicite dalle Organizzazioni stesse e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • certificazioni rilasciate dall’ente; b) gestire il sistema di licenza per l’uso del logo c) rendere disponibili sul sito le informazioni ed i relativi aggiornamenti inerenti la gestione del Marchio d) segnalare all’ente eventuali situazioni che possono portare a potenziali difformità rispetto allo stato di mantenimento della certificazione e al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti di carattere legale relativo soddisfacimento dei requisiti del Regolamento e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività sindacali. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro nell’azienda. Il telelavoratore va altresì informato in merito a:Protocollo.

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Sources: Regolamento Per La Gestione Del Marchio