Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da: a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza; b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso; c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro. 2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca. 3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività. 4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2. 5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. 6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 2 contracts
Sources: Regolamento Per Il Conferimento Degli Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca, Regolamento Per Il Conferimento Di Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi Al vincitore sono assegnati i seguenti impegni: - regime di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva impegno a tempo pieno; - attività di ricerca della Struttura scientifica espletata, anche assumendone il coordinamento scientifico, nell’ambito dei progetti di ricerca sviluppati dal Dipartimento di afferenza o nell’ambito di altre strutture di ricerca dell’Università; in particolare al candidato saranno assegnate anche le funzioni indicate all’art. 1 del presente bando; - l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti è pari a 350 ore, di cui minimo 60 ore di didattica frontale, nell’ambito del settore scientifico–disciplinare di inquadramento, secondo le indicazioni del Dipartimento di afferenza;
b) stretto legame con ; - durante il triennio, il ricercatore sarà valutato secondo i seguenti standard di qualità: - Attività di ricerca: il ricercatore dovrà aver pubblicato o aver avuto accettato per la realizzazione pubblicazione un lavoro monografico o almeno due capitoli di un programma libro o articoli in riviste di classe A o B. La partecipazione a progetti di ricerca o finanziati sarà considerata un ulteriore titolo di merito; - Attività didattica: il ricercatore dovrà aver dimostrato una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomiabuona capacità didattica, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricercacome evidenziato dalla relativa valutazione effettuata internamente dalla Luiss; - Servizio per la comunità Luiss: il ricercatore dovrà essere inserito nella comunità accademica della Luiss, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento nazionale e internazionale attraverso: - la collaborazione con altri docenti e ricercatori; - la promozione delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della Luiss anche per il fund raising della ricerca.
3; - l’organizzazione di eventi Luiss sia interni (ad esempio seminari e workshop tematici che possano attrarre studiosi internazionali) sia esterni (ad esempio organizzazione di simposi in ambito di conferenze internazionali); - la progettazione e promozione di programmi post lauream della Luiss School of Law. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore Al ricercatore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 commi 9, comma 210 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici della ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 2 contracts
Sources: Contratto Di Lavoro Subordinato Per Ricercatore a Tempo Determinato, Contratto Di Lavoro Subordinato Per Ricercatore a Tempo Determinato
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, 9 comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 1 contract
Sources: Regolamento Per Il Conferimento Di Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca
Diritti e doveri. 1. I soggetti titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca delle strutture oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed occasionale, in rapporto condizioni di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, autonomia nei soli limiti del programma predisposto o fase di esso predisposti dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture Responsabile Scientifico della ricerca e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in essedirettive generali del Responsabile stesso. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette struttureGli assegni, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8al presente bando, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennalenon possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo delle titolari e dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non inferiore è compatibile con la partecipazione a tre mesi e non superiore ad un annocorsi di laurea, nell’arco di un bienniolaurea specialistica o magistrale, presso una università o ente dottorato di ricerca all’esterocon borsa o specializzazione medica, ottenendone specifica attestazionein Italia o all'estero, purché ciò sia coerente con master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale Tutti i programmi dati e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegnile informazioni di cui l’assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere The grants within this announcement may not be combined with other grants or with scholarships of any other kind, unless they have been awarded by national or international organizations for periods abroad as part of a ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇'▇ research. Il periodo di permanenza all’esteroGrant Holders are not allowed to enrol in Bachelor’s or Master’s degree courses, nei limiti sopra indicatifunded PhDs or specialist courses in Medicine, può essere ripetuto di biennio in biennioItaly or abroad, first and second-level postgraduate diploma courses and, if Grant Holders are employees of the Public Administration, they must be placed on unpaid leave.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 1 contract
Sources: Research Grant Agreement
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono 11.1 L'Organizzazione che ottiene la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati dacertificazione ha l'obbligo di:
a) carattere continuativo Osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenzaProtocollo;
b) stretto legame con la realizzazione Assoggettarsi alle verifiche dell’Organismo di un programma di ricerca o di una fase di essoCertificazione consentendo il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
c) svolgimento Collaborare con la Società di Consulenza selezionata alla raccolta della documentazione necessaria al superamento dell’audit;
d) Mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione ed utilizzare il Marchio RB TEX:
e) Non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del rapporto Marchio RB TEX;
f) Non utilizzare il Certificato e/o il Marchio in condizione caso di autonomiasospensione, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività revoca o rinuncia;
g) ▇▇▇▇▇▇ informata la Camera di ricercaCommercio di Prato qualora intenda apportare modifiche all’organizzazione interna in grado di influire significativamente su quanto rilevato nella precedente annualità;
h) Consultare periodicamente il sito della Camera di Commercio di Prato per apprendere gli eventuali aggiornamenti relativi alla certificazione;
i) Corrispondere alla Camera di Commercio di Prato, senza predeterminazione all Società di orario Consulenza ed all’Organismo di lavoroCertificazione gli importi tariffari previsti per le attività svolte.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello 11.2 La Camera di Commercio di Prato si impegna a:
a) Fornire le proprie prestazioni in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle loro attività aziendali;
b) Fornire evidenze circa la verifica delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso controllo mediante la consegna dei Rapporti degli Audit svolti;
c) Rendere disponibili sul sito camerale ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ le quali svolgono informazioni ed i relativi aggiornamenti inerenti la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricercagestione del Marchio RB TEX.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 1 contract
Diritti e doveri. 1Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. I titolari degli assegni svolgono Il ricercatore è tenuto a svolgere la loro propria attività nell’ambito nel rispetto delle indicazioni contenute nel Disciplinare di Concessione delle agevolazioni Trattamento economico e previdenziale Come previsto dalla vigente normativa in materia. Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei programmi titoli e delle pubblicazioni inglese Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di ricerca delle strutture accertamento nel colloquio inglese Numero massimo di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2pubblicazioni da presentare 12 (dodici). I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersiSi specifica che, ai fini dello svolgimento delle loro attività sensi del D.M. 243/2011, la tesi di ricercadottorato è da considerare una pubblicazione, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutturequindi, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennaleil candidato intenda presentarla, l’attività dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato 12 (dodici). Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di ricerca può essere svolta merito Punti 51 su 100 Codice Procedura PNRR_PE_R02 Iniziativa Partenariati Estesi Dipartimento Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali Progetto RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici ) Responsabile di Progetto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Referente Scientifico ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Numero posizioni 1 Spoke VS3 CUP di progetto H93C22000610002 Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica Settore Scientifico Disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata TEMATICA (IT/ENG) Sviluppo di metodi per un periodo non inferiore a tre mesi l’analisi integrata di dati e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi modelli magnetotellurici e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in bienniosismologici Development of methods for the integrated analysis of magnetotelluric and seismological data and models.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 1 contract
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi Al vincitore sono assegnati i seguenti impegni: - regime di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva impegno a tempo pieno; - attività di ricerca della Struttura scientifica espletata, anche assumendone il coordinamento scientifico, nell’ambito dei progetti di ricerca sviluppati dal Dipartimento di afferenza o nell’ambito di altre strutture di ricerca dell’Università; in particolare al candidato saranno assegnate anche le funzioni indicate all’art. 1 del presente bando; - l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti è pari a 350 ore, di cui 90 ore annue di didattica frontale, nell’ambito del settore scientifico–disciplinare di inquadramento, secondo le indicazioni del Dipartimento di afferenza;
b; - durante il triennio, il Ricercatore sarà valutato secondo i seguenti standard di qualità: - Attività di Ricerca: il ricercatore dovrà aver pubblicato – o accettato per la pubblicazione – almeno n. 1 articolo in rivista classificata SJR (Scimago Journal Ranking) stretto legame con la realizzazione nel quartile Q2 o superiore per Computer Science, recante ▇▇▇▇▇ come affiliazione primaria. Inoltre, è richiesta una ricca pipeline di un programma progetti le cui tematiche sono allineate agli obiettivi del progetto di ricerca o in oggetto; il Ricercatore dovrà dimostrare capacità di ricerca versatili, utilizzando diversi approcci e metodologie; - Attività Didattica: una fase performance media per anno pari almeno all’80% (sul set di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile indicatori considerati per i teaching award); - Servizio per la comunità ▇▇▇▇▇: il ricercatore dovrà essere inserito nella comunità accademica della Luiss attraverso: • la collaborazione con altri docenti e ricercatori; • la promozione delle attività della ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ anche per il fundraising dell’attività di ricerca; • l’organizzazione di eventi in Luiss sia interni sia esterni; • contributo ad attività rilevanti per gli studenti, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2quali la partecipazione a commissioni. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso Al Ricercatore a tempo determinato si applicano le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti disposizioni di cui all’art. 86 commi 9, comma 210 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici della ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Appears in 1 contract
Sources: Employment Agreement