Diligenza e riservatezza. 1. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all’esecuzione del lavoro. 2. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto di terzi, venendo in tal caso meno all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell’Amministrazione.
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Diligenza e riservatezza. 1. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, affidatogli su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all’esecuzione del lavoro.
2. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto di terzi, venendo in tal caso meno all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell’Amministrazione.
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