Diritto di assemblea Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 07.08.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che le Attività oggetto del Contratto sono comprese nel proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere le predette Attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima. L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio Personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente dell’Appaltatore. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al Personale dell’Appaltatore o di subappaltatori; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente dell’Appaltatore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il Personale impiegato per l’esecuzione delle Attività. 8.2. L’Appaltatore si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso del Contratto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza del Personale e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra. 8.3. L’Appaltatore si obbliga in particolare ad applicare, nei confronti del proprio Personale occupato nelle Attività, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle Attività.
PRESCRIZIONI TECNICHE 1. Sono escluse di norma le somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere, mediante la stipula di un contratto ad uso occasionale e provvisorio, a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti. 2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura. 3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti forniti di misuratore, nel numero richiesto. Tale uso è destinato esclusivamente per il riempimento di vasche di accumulo a servizio di sistemi antincendio; pertanto, per la realizzazione degli allacciamenti, l’utente deve aver realizzato preventivamente un impianto antincendio autorizzato e conforme alle normative vigenti, e deve provvedere nel fornire documentazione e certificazioni in merito. 4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede. 5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni. 6. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione. A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate nel Capo VIII “Autorizzazione allo scarico” del presente Regolamento.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
CODICE DI COMPORTAMENTO Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.