DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 della data di pagamento del Premio e rimane in vigore per un anno. Successivamente essa si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lett. a) e b), gli assicurati non abbiano ancora compiuto 74 anni, il Premio sia pagato e la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 5.2. Il Programma Assicurativo cessa: a) in caso di decesso dell’Assicurato; b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio; c) qualora, in corso di Contratto, l’Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lett. a) e b) oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui all’art. 3.1; d) in caso di esercizio del diritto di recesso; e) in caso di esercizio del diritto di disdetta. Nei casi a), b) non è dovuta alcuna restituzione di Premio. Nei casi c), d), e) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio così come indicato agli artt. 3.1, 5.1 e 5.2. Con riferimento ai casi a), b), c) resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Infortuni
DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO. La copertura assicurativa Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di pagamento del adesione telefonica al Programma Assicurativo da parte dell’Aderente, a condizione che il Premio e rimane in vigore per un annocorrispondente sia pagato. Il Programma Assicurativo ha durata annuale. Successivamente essa esso si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in annorinnovato, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 3 lett. a) e b), gli assicurati l’Assicurato non abbiano ancora abbia compiuto 74 anniil 74° anno di età, il Premio corrispondente sia pagato e la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 5.2. 5.2 Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato;
b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio;
c) qualora, in corso di Contratto, l’Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 3 lett. a) e b) oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui all’art. 3.13;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso;
e) in caso di esercizio del diritto di disdetta. Nei casi a), b), e) non è dovuta alcuna restituzione di Premio. Nei casi c), d), e) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio così come indicato agli artt. 3.1, 5.1 3 e 5.25.1. Con riferimento ai casi a), b), c) resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie FamigliaCoppia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiareall’altro componente della Coppia.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Infortuni