Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta.
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Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno (21) 21 giorni dalla richiesta.
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Sources: Statuto