Danni risarcibili. La Compagnia risponde: a. di tutti i danni materiali diretti subiti dall’Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o nell’esecuzione dei reati, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati; b. dei danni immateriali per interruzione o intralci dell’esercizio dell’attività dichiarata (definizione n° 5), patiti dall’Assicurato in conseguenza di detti danni materiali; tali danni sono risarciti forfettariamente maggiorando l’indennizzo relativo alla precedente voce (a) nella misura percentuale del 10%; c. delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro; d. delle spese per la sostituzione di serrature, in conseguenza di furto, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso dall’esterno dei locali contenenti le cose assicurate o di eventuali casseforti o armadi corazzati posti nei locali medesimi, con altre nuove uguali o equivalenti; queste spese sono assicurate a condizione che l’Assicurato né faccia tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia fornendone copia alla Compagnia e proceda alla sostituzione delle serrature entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del furto, smarrimento o sottrazione; e. delle spese e onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, in caso di sinistro, fino a concorrenza, per ogni sinistro (definizione n° 14), del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
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Sources: Insurance Agreement, Convenzione Assicurativa, Insurance Agreement