CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI Clausole campione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI. Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del “leasing”, sarà ammessa al finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominanti imprese "collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente modulistica allegata al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando l'obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura16, l'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura, al netto di IVA, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri contabili. Pertanto l'impresa finanziata è tenuta a far rispettare alle collegate i criteri contenuti nella presente modulistica. Per la quantificazione in lire italiane o in euro, in funzione della moneta di rendicontazione, dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere: a. pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro) b. pagamenti effettuati direttamente in valuta estera 1. se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazz...