Considerazioni generali. Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.Lgs.81/08 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Il presente documento ha lo scopo di: • fornire alle imprese partecipanti alla gara d’affidamento e soprattutto all’impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto; • promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e i datori di lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività di lavorativa oggetto dell’affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori di lavoro, e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno; • ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro. Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: “l’interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra le attività dell’affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all’interno degli stessi luoghi in cui sono espletate le prime. In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati al servizio da affidare con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. In base all’attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
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Considerazioni generali. Le attività date in appalto rappresentano, dal punto di vista della sicurezza, elementi di particolare criticità dovuti soprattutto al fatto di far operare nello stesso contesto, personale interno e personale esterno (che può non conoscere le problematiche e le criticità del contesto in cui andrà ad operare nonché le procedure interne adottate) eventualmente facente a capo a più società. La legge prevede, nel caso specifico dei lavori in appalto, l'obbligo di valutare i rischi specifici derivanti dalle singole attività lavorative, ma anche il rischio aggiuntivo derivante dalle interferenze generate dalla esecuzione di più attività da parte di più soggetti diversi nello stesso contesto. L'esito della valutazione è riportato documento noto come DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) la cui redazione è un obbligo per il Committente (D.Lgs n.81, art. 26 c. 3). Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Artdell’art. 26 del D.Lgs. D. Lgv 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. InfattiAi fini della redazione del presente documento, l’artsi definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. 26 del D.Lgs.81/08 impone pure alle parti La sovrapposizione può essere sia di tali contratti un onere contiguità fisica che di reciproca informazione e coordinamento al fine spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Il presente documento ha lo scopo di: • fornire alle imprese partecipanti alla gara d’affidamento e soprattutto all’impresa risultata aggiudicatarialoro sicurezza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto; • promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e solo se i datori di lavorolavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. Per quanto concerne i costi della sicurezza, per l’attuazione i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle “Linee Guida per l’applicazione del DPR 222/2003”, approvate dalla Conferenza delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività di lavorativa oggetto dell’affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori di lavoro, e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno; • ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle procedure/istruzioni Regioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro. Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: “l’interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza Province Autonome in cui si verifica un “contatto rischioso” tra le attività dell’affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all’interno degli stessi luoghi in cui sono espletate le primedata 1 marzo 2006. In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione tale documento viene evidenziato come i rischi presenti nei luoghi destinati al servizio da affidare con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. In base all’attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi costi della sicurezza per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione lavori sono solo e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie soltanto quelli individuati nell’art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell’Autorità per eliminare o ridurre al minimo tali rischila vigilanza sui contratti pubblici.
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Sources: d.u.v.r.i. (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenti)