Condotta Clausole campione
Condotta. Qualsiasi atto disonesto, fraudolento o criminale di un ASSICURATO. La presente esclusione non si applica alla garanzia “Dolo del DIPENDENTE”.
Condotta un guadagno, profitto o vantaggio al quale la PERSONA ASSICURATA non abbia diritto ai sensi di legge; oppure, - una condotta dolosa, penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta, premeditata o qualsiasi altra condotta posta in essere da una PERSONA ASSICURATA violando consapevolmente qualsiasi disposizione di legge. L’esclusione opererà esclusivamente per la PERSONA ASSICURATA che ha posto in essere la condotta e a condizione che la stessa sia confermata mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte della PERSONA ASSICURATA stessa.
Condotta. L’impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condi- zioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.
Condotta. Il Concessionario e il personale in servizio dovranno mantenere un contegno riguardoso, corretto e rispettoso della personalità, del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili.
Condotta. È vietato fare o dire cose che potrebbero essere considerate razziste, sessiste, xenofobe, discriminatorie, lesive dei diritti altrui, diffamatorie o in qualsiasi modo offensive o illegali. Questa regola è rivolta in special modo alle comunicazioni fra utenti. Siate gentili con gli altri, per favore!
Condotta. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio C.A.DO.S.”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 14.12.2023, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto. L'affidatario del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti consapevole che, in caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può disporre la risoluzione o la decadenza del contratto. In caso di violazione verranno comunque applicate delle penali economiche. In sede di presentazione offerta l’appaltatore dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 comma 16- ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Condotta. Non ammissione 1-5 Accettabile 6 Discreta 7 Buona 8 Ottima/Esemplare 9-10 Con l’inizio della Didattica a Distanza è stato necessario stabilire dei criteri di valutazione ad hoc inseriti nelle seguenti griglie:
Condotta. DOVUTA IN TUTTO O IN PARTE A QUALSIASI:
(a) ATTO O OMISSIONE FRAUDOLENTO O DOLOSO, DI QUALSIASI ASSICURATO; O
(b) PROFITTO O VANTAGGIO TRATTO DA QUALSIASI ASSICURATO A CUI DETTO ASSICURATO NON ABBIA LEGALMENTE DIRITTO; QUALE ACCERTATO DA UNA SENTENZA DEFINITIVA E PASSATA IN GIUDICATO NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, OPPURE DA UNA FORMALE AMMISSIONE SCRITTA DA PARTE DI TALE ASSICURATO.
Condotta un guadagno, profitto o vantaggio al quale la PERSONA ASSICURATA non abbia diritto ai sensi di legge; oppure, - una condotta dolosa, penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta, premeditata o qualsiasi altra condotta posta in essere da una PERSONA ASSICURATA violando consapevolmente qualsiasi disposizione di legge.
Condotta. Deliberata o intenzionale violazione di un contratto di lavoro da parte della SOCIETA'.
