Comune capofila. 3.1 L’Amministrazione Comunale di Crema è individuata quale stazione appaltante delegata nella qualità di Comune Capofila. 3.2 Al Comune di Crema sono, in particolare delegate le seguenti attività e funzioni: a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa; b) in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di sviluppo del relativo territorio, nonché in conformità alle anzidette linee guida programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono la base per la predisposizione del piano di sviluppo da parte dei concorrenti della gara per la scelta del gestore d’ambito; c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m. Cremona 1 Nord; d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente Convenzione; e) essere responsabile di ogni rapporto con il gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.); f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di Monitoraggio. 3.3 Le deleghe di cui sopra s’intendono estese a qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l'affidamento del servizio ed il successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il gestore uscente ed il nuovo gestore d'ambito. 3.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni altresì formalmente delegano il Comune di Crema allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: - individuare, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti, uno o più operatori, specializzati nel settore della distribuzione e misura del gas naturale, di supporto tecnico, giuridico ed economico in funzione dell’elaborazione e predisposizione - ivi compresa la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 - dei documenti da porre a base della procedura di scelta del gestore d’ambito; - reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 4 comma 1 e 2, D.M. 226/2011.
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Sources: Convenzione Per Lo Svolgimento in Forma Associata Della Procedura Di Gara
Comune capofila. 3.1 L’Amministrazione Comunale 1. Per il primo biennio il Comune di Crema San Donà di Piave, per la centralità geografica e per la consistenza demografica, assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con le seguenti competenze:
a) curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
b) fornire assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
c) presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
d) gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione. Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, nell'ambito dell'attività istituzionale di detto Ente. L'attività verrà svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse disponibili,. Per gli anni successivi al primo biennio, e comunque quando deciso dall'Assemblea dei Sindaci, è individuata quale stazione appaltante delegata nella qualità di possibile la rotazione biennale del Comune Capofila.
3.2 Al 2. Il Comune di Crema sonoCapofila chiederà i pareri e le approvazioni, in particolare delegate le seguenti attività e funzioni:
a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa;
b) in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di sviluppo del relativo territorio, nonché in conformità alle anzidette linee guida programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono la base per la predisposizione del piano di sviluppo da parte dei concorrenti della gara per la scelta del gestore d’ambito;
c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m. Cremona 1 Nord;
d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente Convenzione;
e) essere responsabile di ogni rapporto con il gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.);
f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di Monitoraggio.
3.3 Le deleghe di cui sopra s’intendono estese a qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l'affidamento del servizio ed il successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il gestore uscente ed il nuovo gestore d'ambito.
3.4 Con la sottoscrizione della nella presente Convenzione, per iscritto. Tutti i pareri, osservazioni, memorie e richieste dei Comuni altresì formalmente delegano il dovranno essere formulate sempre per iscritto ed entro i termini richiesti dal Comune Capofila. Tale termine viene fissato in 30 gg. (trenta) dalla data di Crema allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: - individuare, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti, uno o più operatori, specializzati nel settore ricevimento della distribuzione e misura richiesta. Per i pareri viene richiamato l'istituto del gas naturale, di supporto tecnico, giuridico ed economico in funzione dell’elaborazione e predisposizione - ivi compresa la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 - dei documenti da porre a base della procedura di scelta del gestore d’ambito; - reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 4 comma 1 e 2, D.M. 226/2011silenzio-assenso.
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Sources: Convenzione Di Protezione Civile
Comune capofila. 3.1 L’Amministrazione Comunale 1. Per l’attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l’Ufficio di Crema è individuata quale stazione appaltante delegata nella qualità Piano di cui all’articolo 8, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune Capofiladi Civitavecchia).
3.2 Al 2. Il Comune capofila, tramite l’Ufficio di Crema sonoPiano di cui all’articolo 8, in particolare delegate le seguenti attività può negoziare e funzioni:
a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime contrattare forniture di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale servizi e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa;
b) in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di sviluppo del relativo territorioprestazioni, nonché in conformità alle anzidette linee guida programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono la base privati e quanto necessario ed opportuno per la predisposizione del piano di sviluppo da parte dei concorrenti della gara per la scelta del gestore d’ambito;
c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m. Cremona 1 Nord;
d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;convenzione.
e) essere responsabile 3. Per l’affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, per quelli superiori alla soglie di ogni rapporto con rilevanza comunitaria, il gestore d'ambitoComune capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 37 comma 4, comma 3lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 6950, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.);
f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri ovvero può avvalersi della Centrale di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di MonitoraggioCommittenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata.
3.3 Le deleghe 4. Nel periodo di cui sopra s’intendono estese vigenza della presente convenzione la modifica del Comune capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a qualsiasi facoltàcausa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l'affidamento del servizio ed il successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il gestore uscente ed il nuovo gestore d'ambitoComune capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.
3.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni altresì formalmente delegano il Comune di Crema allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: - individuare, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti, uno o più operatori, specializzati nel settore della distribuzione e misura del gas naturale, di supporto tecnico, giuridico ed economico in funzione dell’elaborazione e predisposizione - ivi compresa la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 - dei documenti da porre a base della procedura di scelta del gestore d’ambito; - reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 4 comma 1 e 2, D.M. 226/2011.
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Sources: Convenzione Per La Gestione Associata Dei Servizi Sociali
Comune capofila. 3.1 L’Amministrazione Comunale di Crema è individuata quale stazione appaltante delegata nella qualità di 1. Il Comune Capofila, soggetto responsabile della Rete delle riserve ai sensi dell’articolo 47, comma 5 della L.P.11/07, è individuato nel Comune di Ledro.
3.2 Al Comune 2. Esso è il referente della Provincia Autonoma di Crema sono, in Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete. In particolare delegate le seguenti attività e funzionil'ente capofila si occupa di curare:
a) adottare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale a. l’esecuzioni delle disposizioni e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e alla densità abitativa;
b) dal suo Presidente in collaborazione con ciascun Comune, sulla scorta degli elementi programmatici di sviluppo del relativo territorio, nonché in conformità alle anzidette linee guida programmatiche d’ambito, adottare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e sviluppo nei singoli Comuni, che costituiscono Coordinatore;
b. la base per gestione amministrativa con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della rete;
c. gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del piano finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed ad introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di sviluppo da parte bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei concorrenti vari finanziamenti ed i riparti con gli enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dal presente Accordo di programma o, in mancanza, dalla Conferenza della gara per Rete della rete.
3. Per la scelta gestione della rete, l’Ente capofila potrà:
a. avvalersi delle attrezzature, del gestore d’ambitopersonale e dei servizi messi a disposizione anche degli altri enti sottoscrittori dell’Accordo, previa decisione della Conferenza della Rete;
c) predisporre e approvare i documenti di gara, pubblicare il bando, il disciplinare di gara e lo schema del contratto di servizio, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'a.t.e.m. Cremona 1 Nord;
d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente Convenzione;
e) essere responsabile di ogni rapporto con il gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. 226/2011, ed, b. affidare a tal fine, applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio, nonché chiedere la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell’art. 1455, nelle ipotesi previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente, previa determinazione che dovrà essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98 (e ss.mm.ii.);
f) esercitare - nell'interesse dei Comuni convenzionati — tutti i poteri di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di Monitoraggio.
3.3 Le deleghe di cui sopra s’intendono estese a qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni necessarie per portare a termine l'affidamento del servizio ed il successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il gestore uscente ed il nuovo gestore d'ambito.
3.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni altresì formalmente delegano il Comune di Crema allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: - individuare, ai sensi e nei limiti delle normative vigenti, uno o più operatorienti firmatari, specializzati nel settore integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della distribuzione e misura del gas naturalepropria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori, di supporto tecnicocui sarà responsabile attuatore. L’atto di affidamento delle competenze, giuridico ed economico in funzione dell’elaborazione e predisposizione - ivi compresa la determinazione del valore che deve essere accettato dall’ente destinatario, ne determina le modalità di rimborso al gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 - dei documenti da porre a base della procedura di scelta del gestore d’ambito; - reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni esercizio e i documenti rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’ente destinatario, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze trasferite.
4. L'ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli enti firmatari come segue:
a. alla PAT secondo quanto previsto dalla D.G.P. n. 1043 del 25.05.2012;
b. alle Comunità Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie, ai BIM del Chiese e del Sarca Mincio, sulla base di cui quanto dettagliato all'art. 4 comma 1 e 26 risorse finanziarie, D.M. 226/2011entro il mese di novembre di ogni anno con il pagamento da effettuarsi entro la fine di ogni anno.
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Sources: Accordo Di Programma