Cemento. Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell’Industria, il Commercio e l’Artigianato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126, con l’esclusione del cemento alluminoso. In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare. L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi di qualità certificati. All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla DL un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di accettazione. Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la DL possa dare il benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte. Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare la miscelazione fra tipi diversi. I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica, ciascun silo dovrà contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramente identificato da appositi contrassegni. Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in ambiente chiuso. E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo.
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Sources: Contract for Public Works
Cemento. Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1) a lenta presa;
2) a rapida presa. D.M. 31 agosto 1972. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria n. 126/88 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi della legge 595/65 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i manufatti cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. Gli agglomerati cementizi in calcestruzzo armatopolvere non devono lasciare, potranno sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331). In base all’art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione previsti dalla Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell’Industria, prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il Commercio e l’Artigianato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126, con l’esclusione cemento può essere assoggettato a prove supplementari. Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento alluminosoche non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità. L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare. L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi di qualità certificati. All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla DL un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di accettazione. Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la DL possa dare il benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte. Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato materie inerti in modo da evitare ottenere la miscelazione fra tipi diversimassima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi. Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all’art. 1 del d.m. 3 giugno 1968. I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosfericacementi, ciascun silo dovrà contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramente identificato da appositi contrassegnigli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c) alla rinfusa. Se approvvigionato i leganti idraulici sono forniti in sacchisacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. Deve essere inoltre fissato al sacco, dovrà a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a) la qualità del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantità d’acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. Le calci idrauliche naturali, in ambiente chiusozolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. E’ vietato l’uso Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivodegradarli prima dell'impiego.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto