Canoni Clausole campione

Canoni. (1) I canoni provenienti da uno Stato Contraente e di cui il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato. (2) Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. (3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7. (4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/ 00), da corrispondere in un’unica rata annuale di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo...
Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e ter...
Canoni verifica annuale delle condizioni reddituali degli assegnatari Entro il 31/12 di ogni anno comunicazione al Comune degli esiti della verifica ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza Determinazione, aggiornamento periodico e ricalcalo dei canoni di locazione ERP Entro il 31/10 di ogni anno comunicazione al Comune dell’elenco degli assegnatari che non hanno provveduto a consegnare la documentazione reddituale richiesta Adeguamento del canone su richiesta dell’assegnatario Entro il mese successivo alla data della richiesta
Canoni. Questo blocco di attività riguarda il complesso di azioni da svolgere per gestire i ricavi che derivano dalla locazione e dalla concessione in uso degli immobili. 1 Verifica annuale delle condizioni reddituali degli assegnatari 2 Determinazione, fatturazione, riscossione, aggiornamento periodico e ricalcolo dei canoni di locazione ERP 3 Applicazione delle indennità di occupazione per gli alloggi esclusi dalla normativa di edilizia residenziale pubblica
Canoni. L’ammontare dei Canoni è funzione di una serie di elementi tra i quali il costo del bene, la quota parte del prezzo del bene versata alla stipula del contratto di leasing a titolo di anticipo sulla locazione, la periodicità dei pagamenti, il prezzo di esercizio dell’opzione finale di acquisto. La composizione del canone è costituita come segue: - rimborso del capitale derivante dal piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso di interesse rilevato all’inizio del contratto; - interessi calcolati sulla base del capitale residuo.
Canoni. Il Cliente s'impegna a pagare le spese e i canoni reciprocamente convenuti tra le parti in relazione al Software fornito, ai Servizi di Manutenzione e ai Servizi Professionali prestati in conformità con il presente Contratto, ivi incluse le spese di spedizione, movimentazione, assicurazione di trasporto e le altre spese indicate nel preventivo applicabile di SISW, nonché ogni altra spesa reciprocamente convenuta tra le parti. I canoni di Licenza a Noleggio e i canoni di Abbonamento devono essere pagati in via anticipata e vengono fatturati secondo quanto specificato dalle parti negli LSDA. I canoni di Manutenzione sono contenuti nel preventivo formulato da SISW in relazione ai Servizi di Manutenzione.
Canoni. I canoni, se previsti, si basano sull’Uso Autorizzato ottenuto, specificato nella fattura. IBM non rilascia crediti o rimborsi per somme già dovute o pagate, salvo se diversamente specificato in questo Accordo. Se il Licenziatario desidera aumentare il proprio Uso Autorizzato, dovrà comunicarlo in anticipo ad IBM o ad un rivenditore autorizzato IBM e pagare tutti i corrispettivi applicabili.
Canoni. 5.1. L’importo del canone annuo relativo ai Servizi è indicato sulla prima pagina del presente Contratto, da versarsi secondo le modalità ed i termini ivi previsti. Tutti gli importi di cui al presente Contratto devono intendersi iva esclusa. 5.2. È fatto obbligo al Cliente di provvedere al puntuale pagamento di ogni importo dovuto, trovando piena applicazione, in caso di ritardo, la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 e successive modifiche o integrazioni. 5.3. Il canone annuo sarà annualmente oggetto di variazione automatica, in misura pari al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale variazione sarà comunicata unitamente all’invio della fattura al Cliente. 5.4. Impregiudicato il disposto di cui al precedente paragrafo 5.3., il Fornitore si riserva la facoltà di variare in misura superiore a quella prevista al precedente paragrafo 5.3., in occasione di ciascun rinnovo, i corrispettivi dovuti, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di 200 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale. In assenza di alcuna disdetta comunicata dal Cliente, da effettuarsi secondo le modalità ed i termini di cui al precedente paragrafo 3.1., i predetti aumenti si intenderanno accettati dal Cliente. 5.5. Resta inteso che, a partire dal primo rinnovo contrattuale e per ogni successivo rinnovo contrattuale, il Cliente autorizza sin d’ora il Fornitore a fatturare interamente il canone annuo in via anticipata entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Canoni. Il canone di locazione viene calcolato secondo i parametri utilizzati per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e applicato in seguito ad approvazione dell’Organo competente.