Area Giuridica Risorse Umane 0000439/2018 26/06/2018 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) Convenzione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica - ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇ - CIRSFID dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per lo svolgimento di attività di tirocinio per i frequentanti il Master - Trattamento dei dati personali e privacy officer. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000440/2018 26/06/2018 GESTIONE DIRETTA SINISTRO RCT N. 2016/045 RELATIVO AD EVENTO DEL 02.02.2016 OCCORSO A P.G. - RICORSO EX ART. 696BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA (R.G. N. 2655/2018) - CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA ALL'AVV. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000441/2018 26/06/2018 APPLICAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE SOTTOSCRITTO CON LE ▇▇.▇▇. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL FONDO AZIENDALE DI PEREQUAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE, ACCANTONATO PER GLI ANNI 2015 e 2016 Formazione e Sviluppo Risorse Umane 0000442/2018 27/06/2018 Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, a dirigenti medici disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. Approvazione degli atti della selezione, della relativa graduatoria finale. Assunzione a tempo determinato del candidato collocato al primo posto della graduatoria finale.
Risorse umane 1. Il Servizio Unico è composto da personale in servizio presso l’Azienda Capofila e da quello messo a disposizione dagli enti convenzionati con le modalità previste dai contratti e dalle norme di legge anche regionali, secondo il criterio della adibizione prevalente presso l’Ente di afferenza alla funzione oggetto di convenzione. 2. Si conviene di disciplinare distintamente la titolarità del rapporto di lavoro e del suo svolgimento, rimanendo il primo in capo all’Ente datore di lavoro, mentre il secondo è in capo all’Azienda Capofila, con assegnazione del personale ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26. 3. Il rapporto di lavoro del personale in assegnazione temporanea è regolato sulla base della normativa e degli accordi vigenti nell’Azienda Capofila per quanto attiene l’articolazione dell’orario di lavoro, l’istituto della trasferta, l’accesso al servizio mensa, l’attività di formazione e, in generale, per ciò che concerne l’esecuzione della prestazione lavorativa. Con riguardo agli istituti di carattere economico, la cui applicazione è condizionata alla disponibilità dei relativi fondi presso ciascuna azienda, gli enti convenzionati si impegnano a definire progressivamente trattamenti omogenei. 4. Considerato che il presente Accordo quadro, per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali, è teso anche ad ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse umane, le unità di personale che in base al progetto dovessero progressivamente non essere impegnate nella gestione delle funzioni unificate, sono ricollocate secondo le vigenti procedure riservate “ai perdenti posto” nelle aziende interessate dal presente accordo quadro. 5. L’individuazione del personale che afferirà ai servizi unici, è effettuata in base ai criteri della prevalenza rispetto alla funzione da trasferire, dell’adibizione dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo e/o delle esigenze organizzative delle Aziende convenzionate. 6. Le Aziende aderenti si impegnano a perseguire politiche di perequazione ed omogeneizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale, al fine di garantire condizioni generali di uniformità di trattamento. 7. Le Aziende si impegnano a formulare i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto delle esigenze dei Servizi Unici.
POLIZZE ASSICURATIVE 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.
RILEVATO CHE con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020, per la defi- nizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione; ‐ nella medesima Deliberazione è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della destinazione turistica di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico/ creativo), lo sviluppo di club di prodotto, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico‐privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attra- verso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo aperto e sede deputata alla partecipazione ed al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interesse; ‐ nelle more dell’approvazione del Piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale (art. 3 L.R. n.1/2002), con l’anzidetta deliberazione la Giunta regionale ha individuato tre direttrici prevalenti nel solco delle quali orientare la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020 (1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione del brand turistico Puglia; 2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattori turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;