BITUMI Clausole campione

BITUMI. Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella: Caratteristiche B 40/50 B 50/70 B 80/100 B 130/150 B 180/220 Penetrazione a 25 °C [dmm] oltre 40 fino a 50 oltre 50 fino a 70 oltre 80 fino a 100 oltre 130 fino a 150 oltre 180 fino a 220 Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42 Punto di rottura ▇▇▇▇▇ [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14 Duttilità a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100 Solubilità in CS2 [min %] 99 99 99 99 99 Volatilità max : a 163 °C a 200 °C -- 0,5 -- 0,5 0,5 -- 1 -- 1 -- Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario 60 60 60 60 60 Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C] -4 -5 -7 -9 -11 Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Densità a 25 °C 1,001,10 1,001,10 1,001,07 1,001,07 1,001,07 La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
BITUMI. I bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di usura verrà adoperato il tipo B 80/100.
BITUMI. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
BITUMI. Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella: La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
BITUMI. I normali bitumi per usi stradali derivanti dal petrolio, destinati ad essere impiegati a caldo, devono soddisfare ai requisiti stabiliti nelle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali – Fascicolo n 2 – Ed. 1951 e n° 68 del 23/5/1978 del C.N.R “ ed eventuali successive modifiche. Dovranno avere buone proprietà leganti rispetto al materiale litico e presentare una sufficiente consistenza. Di norma questi bitumi vengono utilizzati per gli strati di conglomerato bituminoso (base, binder, tappeto). I bitumi liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” – Fascicolo 7 – Ed. 1957 del C.N.R. ed eventuali successive modifiche. Per determinare le caratteristiche dovranno essere seguiti i procedimenti stabiliti nelle citate norme C.N.R. Di norma i bitumi liquidi si impiegano come segue: + il BL 0-1 per trattamenti di impregnazione su massicciate molto chiuse e ricche di elementi fini e su strutture in terra stabilizzata meccanicamente. + BL 5-15 e il BL 25-75 per impregnazione di massicciate ricche di elementi fini ma non molto chiuse, oppure per miscele in posto di terre. + il BL 350-700 per trattamenti superficiali, di semipenetrazione e per la preparazione di congomerati. + il BL 150-300 in luogo del BL 350-700, e per gli stessi scopi, nelle stagioni fredde. I bitumi liquidi (bitumi flussati – bitumi di petrolio) vengono adoperati anche, in luogo dei normali bitumi e delle emulsioni, per lavorare in tempi invernali. Essi sono sufficientemente fluidi per essere messi in opera senza riscaldamento o con moderato riscaldamento grazie all’aggiunta in raffineria di solventi volatili provenienti dalla distillazione di petrolio o di carbon fossile.
BITUMI. I bitumi da impiegare per l'impermeabilizzazione delle coperture dovranno corrispondere per requisiti e prove alle prescrizioni delle norme U.N.I. vigenti. L'impiego dei bitumi di cui alla norma U.N.I. 4157 dovrà essere il seguente: per pendenze fino al 2%: bitume da spalmare O U.N.I. 4157 per pendenze superiori al 10%: bitume da spalmare 25 U.N.I. 4157.
BITUMI. Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semi penetrazione si impiegheranno i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 7.16.A Bitumi liquidi Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si useranno i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 7.16.B Emulsioni bituminose Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. L’emulsione bituminosa per le mani d’attacco dovrà contenere almeno il 55% di bitume. 7.16.C Catrami Debbono soddisfare le "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si impiegheranno i tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500.
BITUMI. Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali dovranno le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio 1978. I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - caratteristiche per l'accettazione" 1978; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - campionatura dei bitumi" 1980; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali - campionatura delle emulsioni bituminose" 1984. La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
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  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Opzioni contrattuali Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile. Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia. Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni. Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni. Opzione da capitale in rendita reversibile La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale. Opzione da capitale in rendita vitalizia “controassicurata” La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vi- talizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo del ca- pitale liquidabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% annuo (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa). Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • RITENUTO quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.