Aziende Clausole campione

Aziende. Le Aziende possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l’avvenuta certificazione, da parte di CICPND, del sistema di gestione per la qualità. L’utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e deve essere sempre impiegato in modo tale da non poter essere interpretato come certificazione del sistema di gestione per la qualità differente da quello per il quale sia stato rilasciato. Inoltre, la dizione “Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata secondo UNI EN ISO 9001” deve essere messa vicino al nome dell’Azienda stessa, scritto con caratteri aventi dimensioni non inferiori a quelli utilizzati per la menzionata dizione.
Aziende. 1 Le disposizioni di questo contratto collettivo di lavoro sono valide per i datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Aziende. Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio.
Aziende. 1 Le disposizioni contrattuali dichiarati di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini. 2 Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d‘interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (im- prese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vet- rerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell‘antiquariato. 3 Sono inoltre sottoposte al Contratto collettivo di lavoro tutte le aziende affiliate all‘Associazione padronale contraente. In casi motivati, la CPC può deliberare eccezioni a questo principio fondamentale. 4 Con riguardo alla necessaria unità aziendale, il CCL è valido per tutte le aziende previste ai sensi del capoverso 2 e per i diversi settori artigianali di queste aziende, se, in virtù dell’adesione ad un’altra associazione padro- nale, non sono espressamente assoggettati in modo generale e riguardo a tutti i lavoratori ad un altro CCL o se non sono esclusi dal presente CCL tramite una decisione della Commissione professionale paritetica centrale della falegnameria. 5 Se un‘azienda fa ricorso a collaboratori di un‘impresa di personale a pres- ▇▇▇▇, l‘azienda presta attenzione, affinché l‘impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorietà generale. 6 Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pu...
Aziende. Sono aderenti a Uni.C.A. UniCredito Italiano SpA (di seguito denominata “Capogruppo”) e le Aziende, aventi sede legale in Italia, da essa direttamente o indirettamente controllate alla data di costituzione della Cassa stessa ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 3), del Codice Civile, con delibera dei relativi Consigli di Amministrazione espressa entro 90 giorni dalla data di costituzione. Successivamente alla costituzione di Uni.C.A. potranno aderire alla stessa, per consentire ai propri Dipendenti di beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa, le Aziende con sede legale in Italia - ovvero con sede legale all’estero ma operanti anche in Italia mediante proprie strutture permanenti -, nei cui riguardi sussistano le condizioni di controllo di cui al comma precedente o corrispondenti condizioni previste dalla normativa locale, previa delibera in tal senso del proprio Consiglio di Amministrazione (od organismi equivalenti) e la stipula di apposito accordo sindacale o l’emanazione di regolamento aziendale che preveda la realizzazione di programmi di assistenza a favore del personale mediante l’iscrizione a Uni.C.A.