Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri nelle quali siano occupati normalrnente più di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 30015 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarieall'articolo 59 che precede. La richiesta di convocazione sarà comunicata inoltrata alla Direzione aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro con un preavviso di norma di 2 almeno 3 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea la assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali nazionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda le rappresentanze sindacali aziendali o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri nelle quali siano occupati normalmente più di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 30015 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui all'artsiano costituite R.S.U. ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie29. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla Direzione con preavviso dell'azienda entro la fine dell'orario di norma lavoro del secondo giorno antecedente la data di 2 giorni effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno potranno essere tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro nonché lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all'art. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro115, Seconda Parte. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatapresente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti. Le impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda Sindacali locali aderenti o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso facenti capo alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendaOrganizzazioni Nazionali stipulanti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi retribuzione (ex premio di produzione compreso (l)), durante l'orario di lavoro. Le riunioni assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiessi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno. In quest'ultimo caso si Alle assemblee potranno svolgere durante l'orario partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornataalmeno 48 ore. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro assemblee dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare tutti i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi distribuzione dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendaturni. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadella Azienda. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto. (1) Vedi nota a pag. (art.48 premio di risultato)

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Sources: Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri nelle quali siano occupati normalmente più di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 30015 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui all'artsiano costituite R.S.U. ai sensi dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie26. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla Direzione con preavviso direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di norma lavoro del secondo giorno antecedente la data di 2 giorni effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno potranno essere tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all'art. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatapresente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti. Le impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda Sindacali locali aderenti o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendafacenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità unita` produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché nonche` durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà verra` corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si di potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività attivita` dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità nell'unita` produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà potra` essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà dovra` avere luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità modalita` di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità nell'unita` produttiva, o, in caso di impossibilitàimpossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Forestazione e approvvigionamento L'UNIONLEGNO e` impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessita` di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacita` di approvvigionamento della materia prima. Resta inteso, altresi`, che saranno verificate le opportunita` di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessita` di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Nei singoli luoghi di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U., n. 300nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa. Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie per lo svolgimento dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale. Gli Organismi Sindacali di cui all'artsopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. 3 o L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Organizzazioni sindacali firmatarieassemblee. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. Tali riunioni dovranno normalmente aver A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare Viene rinviata alla contrattazione nazionale la generalità dei lavoratori possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o gruppi ultime due ore di essiservizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea. In quest'ultimo relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri. Nel caso si potranno svolgere durante l'orario in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di lavoro quando non impediscano o riducano II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la normale attività definizione, all’interno dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni nella medesima giornatadei lavoratori. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario Per i Centri di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza Meccanizzazione Postale, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il contemperare il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive di tutti i lavoratori con almeno specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione di II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori. Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela. In relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello definirà, entro il mese di dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendaannue.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo 1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i criteri nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di cui all'artquanto disposto dall’art. 35 della legge 20 maggio 197024, n. 300comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di riunirsi partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore: ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall’ApL, per la trattazione discussione di materie argomenti di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze , con la partecipazione di dirigenti sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoesterni. 8. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando possono indire assemblee non impediscano o riducano la normale attività retribuite dei lavoratori ad esse a tempo determinato non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto più attivi entro 30 giorni dalla fine della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei missione presso locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.dalle ApL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della 35, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse d'interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali ▇▇.▇▇. firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilitàd'impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea d'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto 8 ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 35 20 della legge 20 maggio 19701970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole: 1) le assemblee possono essere indette nel limite complessivo di 10 ore annue nel seguente modo: - 4 ore all'anno (una per Organizzazione sindacale) dalle Organizzazioni sindacali firmatane del presente Contratto Collettivo su richiesta disgiunta; - le restanti 6 ore all'anno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo nel loro complesso, n. 300anche per il tramite delle Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori hanno diritto su richiesta congiunta delle stesse; 2) la convocazione dell'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di riunirsi per la trattazione di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole ; 3) le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o unitarie delle le Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso aziendali costituite convocheranno di norma l'assemblea retribuita alla fine о all'inizio di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario ciascun turno di lavoro nonché durante l'orario о collegata alla pausa refezione; 4) per ragioni di lavoro nei limiti carattere tecnico organizzativo, al fine di 10 ore annuenon compromettere la competitività e l'efficienza aziendale, le assemblee potranno essere indette per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo lavoratori; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dell'assemblea dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità […] L'eventuale richiesta di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleavvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea. Le riunioni avranno luogo Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nonché i relativi dirigenti e rappresentanti dovranno: - fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi - assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali/aree di svolgimento dell'assemblea - rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione - assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'azienda. Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza esclusivamente alle materie di interesse sindacale e del lavoro. Non sono consentite proiezioni di programmi in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttivadiretta о comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, né riprese filmate all'interno dell'azienda. L'azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e le Rappresentanze sindacali aziendali sono tenute a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda al termine dell'assemblea.

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Sources: Contratto Collettivo Specifico Di Lavoro Di Primo Livello

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'artDi norma vengono effettuate ad inizio o fine turno (quella del 1° turno contigua a quella del 2°). 35 della legge 20 maggio 1970Per l’Acciaieria e gli altri eventuali impianti a 4^ squadra, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in via sperimentale per la trattazione di materie di interesse sindacale e durata del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni presente accordo, le assemblee della 4^ squadra saranno tenute fuori dall'orario orario di lavoro nonché durante l'orario e ai lavoratori di lavoro nei limiti quegli impianti sarà attribuita una ora aggiuntiva di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi assemblea da fruire anch’essa fuori orario di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi ore di essiassemblea effettuate fuori orario di lavoro saranno retribuite in misura ordinaria. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario ogni singola area saranno effettuati incontri con le specifiche RSU affinché vengano definiti in modo puntuale regole che consentano al personale comandato di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità effettuare le operazioni necessarie oltre che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la alla salvaguardia degli impiantiimpianti e dei prodotti, anche le operazioni opportune per minimizzare od annullare gli effetti amplificatori dell’interruzione della produzione conseguente all’assemblea. Le modalità Ad esempio si concorda che: • in Acciaieria il personale comandato, nella misura odierna e riverificato con le RSU, eseguirà operazioni quali aggiunte, travasi, sottovuoto e quanto opportuno per evitare perdite di cui ai tre precedenti commi saranno definite temperatura, ripercussioni negative sulla qualità ed alterazioni dei programmi operativi; • al laminatoio di FTM il numero di comandati passerà a livello aziendale9 unità per permettere lo svuotamento del forno del calibratore ed il corrispondente avanzamento dei tubi fino allo scarico della linea durante l’assemblea e quant’altro necessario per la pronta ripartenza alla fine della stessa: questo personale potrà partecipare fuori orario, retribuito come straordinario, all’assemblea del 2° turno. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttivaNumero 9 unità sul 2° turno eseguiranno le stesse operazioni trattenendosi, oretribuito come straordinario, in caso di impossibilitàoltre la conclusione del proprio turno, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà permettendo alla totalità del personale del 3° turno di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali all’assemblea da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendaeffettuare ad inizio turno.

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Sources: Verbale Di Accordo

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell’attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970produttive, n. 300così come individuate dalle norme vigenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di potranno essere promosse dalle RSA ovvero dalle RSU, ove costituite, o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall’Azienda, di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarienorma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione sarà comunicata richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, dovrà essere presentata alla Direzione Aziendale con un preavviso minimo di norma 48 ore rispetto alla data di 2 giorni convocazione, indicando il giorno, l’ora di inizio e con l'indicazione specifica dell'ordine la durata presunta dell’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data, dell’ora e del giornoluogo dell’assemblea saranno comunicate tempestivamente all’organismo che ha indetto l’assemblea. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso sugli albi aziendali a loro disposizione. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la RSU/RSA, previamente indicati al datore di lavoro. Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di è limitato a 10 ore annue, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal cartellino individuale. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi Allo scopo di lavoro. Le riunioni potranno riguardare evitare turbative all’esercizio del pubblico servizio, le assemblee saranno svolte in modo tale da assicurare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere continuità delle operazioni; a tal fine, in particolare per i settori operativi, durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario le assemblee indette nel corso dell’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza essere assicurato un adeguato presidio operativo. Negli scali, le assemblee indette nel corso dell’orario di garantire la sicurezza delle persone lavoro avverranno di norma nelle ore interessate da minor traffico e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali tali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendarendere minimo il disagio all’utenza.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo 1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all'impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l'anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i criteri nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di cui all'artquanto disposto dall'art. 35 della legge 20 maggio 197024, n. 300comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di riunirsi partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell'anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all'unità superiore: ore lavorate 1.700 X 10 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all'art. 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'ApL, per la trattazione discussione di materie argomenti di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze , con la partecipazione di dirigenti sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoesterni. 8. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando possono indire assemblee non impediscano o riducano la normale attività retribuite dei lavoratori ad esse a tempo determinato non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto più attivi entro 30 giorni dalla fine della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei missione presso locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.dalle ApL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Nei singoli luoghi di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970lavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., n. 300nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione, la sede e l’orario delle Rappresentanze assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali unitarie esterni alla categoria sono comunicati alla Società (unità produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli Organismi Sindacali di cui all'artsopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. 3 o Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Organizzazioni sindacali firmatarieassemblee. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. Tali riunioni dovranno normalmente aver A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare Viene rinviata alla contrattazione nazionale la generalità dei lavoratori possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’ anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza ed a tal fine verrà data alla stessa adeguata informativa preventiva. Negli uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o gruppi ultime due ore di essiservizio. In quest'ultimo caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si potranno svolgere durante l'orario incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnato all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro quando che, non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in caso servizio nell’ufficio postale con meno di impossibilità5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionalia cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegatil’elenco nominativo del personale che, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendalibero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il diritto responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di assemblea viene esteso alle unità produttive ore, o frazione di ore, da compensare con almeno equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.annue.‌‌

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo 1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i criteri nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di cui all'artquanto disposto dall’art. 35 della legge 20 maggio 197024, n. 300comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di riunirsi partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 1.700 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall’ApL, per la trattazione discussione di materie argomenti di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze , con la partecipazione di dirigenti sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoesterni. 8. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando possono indire assemblee non impediscano o riducano la normale attività retribuite dei lavoratori ad esse a tempo determinato non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto più attivi entro 30 giorni dalla fine della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei missione presso locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.dalle ApL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di cui all'artsoci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 35 della legge 20 maggio 1970L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, n. 300l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, i lavoratori hanno diritto se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di riunirsi quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato mediante telegramma, telefax o posta elettronica pervenuti almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso può prevedere anche una data ulteriore di seconda convocazione per la trattazione quale valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia oppure in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di materie amministrazione (nel caso di interesse sindacale nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario , nonché di lavoro nonché durante l'orario visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di lavoro convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei limiti di 10 ore annuequali gli intervenuti potranno affluire, per le quali verrà corrisposta dovendosi ritenere svolta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver riunione nel luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiove sarà presente il presidente. In quest'ultimo caso tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si potranno svolgere durante l'orario tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea delibera con il voto favorevole di lavoro tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatilo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni In tale ipotesi gli amministratori devono segnalare nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto relazione sulla situazione della esigenza di garantire la sicurezza delle persone società e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendasull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

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Sources: Statuto Di Una Società Di Ingegneria

Assemblea. Nelle (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le R.S.U. possono chiedere di indire per le unità produttive identificate secondo i criteri produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 ed agli accordi interconfederali. 2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970n. 300/1970. Tali assemblee saranno tenute, n. 300di norma, i lavoratori hanno diritto fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di riunirsi seguito indicate, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatariequanto compatibili. 3. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e direzione aziendale con l'indicazione specifica dell'ordine del giornogiorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all'azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. 4. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché assemblee indette durante l'orario di lavoro lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di 10 ore annuenorma, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneall'inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro Nei casi in cui l'attività del personale interessato si svolga a turniturni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata sarà scaglionata in almeno due riunioni nella medesima riunioni, di norma nell'arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. 5. Le Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di cui ai tre precedenti commi saranno svolgimento delle assemblee definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo 1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all'impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l'anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i criteri nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di cui all'artquanto disposto dall'art. 35 della legge 20 maggio 197024, n. 300comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di riunirsi partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell'anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all'unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all'articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'ApL, per la trattazione discussione di materie argomenti di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze , con la partecipazione di dirigenti sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoesterni. 8. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando possono indire assemblee non impediscano o riducano la normale attività retribuite dei lavoratori ad esse a tempo determinato non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto più attivi entro 30 giorni dalla fine della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei missione presso locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.dalle ApL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro