Common use of Appalti riservati Clause in Contracts

Appalti riservati. (Art. 19 direttiva n. 18/2004 e art. 28 direttiva n. 17/2004) 1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. Viene recepito l’art. 19, direttiva 2004/18 e l’art. 28, direttiva n. 17/2004.

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Sources: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici