ACETO Clausole campione

ACETO. Il nome di “aceto” o “aceto di vino” è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini che presenta: ➢ una acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a gr. 6 per cento millilitri; ➢ un quantitativo di alcol non superiore all’1,5 % in volume e che contiene qualsiasi altro elemento, sostanza o ha caratteristiche entro i limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la sanità pubblica con Decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con quello della sanità. L’aceto può essere imbottigliato solamente in bottiglie aventi rispettivamente la capacità di litri 2, litri 1, litri 0,500 e litri 0,250, descritti dall’art. 29 D.P.R. n°162/1965 ( vedi anche l’art.11 D.P.R. n°773/1968 e Legge n.°527/1982 ). L’etichette dei contenitori devono riportare quanto richiesto dal D.P.R. n°162/1965 e dal D.L.vo 109/1992, e dal D.L.vo 68/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
ACETO. Prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica, provocata da microrganismi del genere acetobacter. L’etichettatura deve essere conforme alla vigente normativa.
ACETO. Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti: è vietato addizionare acido acetico o altri acidi e sostanze coloranti. Non deve presentare odore, colore e sapore anomali.
ACETO. L'aceto utilizzato per condire verdure e insalate dovrà essere di puro vino.