Abbandono Clausole campione

Abbandono. 23. - In conformità alle disposizioni di legge, l'abbandono alla Società può farsi nei casi:
Abbandono. Un manager che dà forfait di squadra o abbandona una competizione dovrà giustificarsi con lo staff Dalla quartultima giornata di campionato, un team che da forfait per un singolo match verrà espulso dalla competizione con squalifica dei giocatori per 3 mesi.
Abbandono. Abbandono giustificato
Abbandono. Ciascun Partecipante sin d’ora prende atto e accetta che, abbandonando il Team di cui è parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi fase della AgTech Hackathon non influirà sulla prosecuzione della competizione; inoltre rinunciare in modo irrevocabile ed espresso a qualsiasi compenso e/o pretesa, azione ed eccezione nei confronti del Team e/o dell’Organizzazione.
Abbandono. L’Espositore non potrà abbandonare lo spazio espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora l’Espositore abbandonasse lo spazio espositivo per qualsiasi motivo, l’Organizzazione avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello spazio espositivo, sul quale l’Espositore riconosce all’Organizzazione diritto di ritenzione fino al pagamento, da parte dell’Espositore, di tutto quanto dovuto, a qualsivoglia titolo nonché la penale di cui all’art. 28.
Abbandono. L'abbandono all’Assicuratore, ai sensi di legge, può farsi nei casi:
Abbandono. Ciascun Partecipante sin d’ora prende atto e accetta che l’abbandono del Team di cui è parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi fase dell’Hackathon, non influirà sulla prosecuzione della competizione; il Partecipante che abbandona il suo Team, e di conseguenza l’Hackathon, sin d’ora irrevocabilmente ed espressamente rinunzia a qualsiasi compenso e/o pretesa, azione, eccezione di qualsiasi natura nei confronti degli altri membri del Team e/o dell’Organizzazione sia con riguardo ad eventuali premi conseguiti dal Team stesso sia con riguardo alla titolarità di eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sull’Elaborato e/o sulla Documentazione.
Abbandono. L’Assicurato può abbandonare la produzione assicurata all’Assicuratore ed esigere l’indennità per perdita totale della medesima qualora, in conseguenza di un Sinistro, risulti impossibile il completamento dell’opera cinematografica, ovvero quando il costo per il completamento risulti maggiore dell’indennizzo per perdita totale della produzione. L’abbandono sarà efficace solo se dichiarato nei 6 mesi successivi al Sinistro e accettato per iscritto dall’Assicuratore. L’Assicuratore, in presenza delle condizioni per l’esercizio da parte dell’Assicurato dell’abbandono, potrà comunque rifiutare il proprio consenso, pagando l’indennizzo previsto per la perdita totale della produzione. L’abbandono non potrà essere soggetto a condizione alcuna da parte dell’Assicurato. In caso di accettazione da parte dell’Assicuratore, tutti i diritti inerenti la produzione assicurata, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di cui agli artt. 45, 46 e 47 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla Protezione del Diritto di Autore (di Seguito LPDA), dal giorno in cui l’accettazione dell’Assicuratore è stata portata a conoscenza dell’Assicurato con lettera raccomandata A/R. All’Assicurato è fatto obbligo di cooperare ad ogni adempimento necessario per il trasferimento e/o il libero godimento di tali diritti da parte dell’Assicuratore. L’abbandono è senza effetto ove per qualsiasi motivo la cessione sopra indicata non fosse possibile e/o utile, ad esempio a causa dell’incombenza del termine di cui all’art. 50 LPDA.
Abbandono. L’Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora l’Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, l’Organizzatore avrà diritto a fare sgom- berare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello Spazio Espositivo, sul quale l’Espositore riconosce all’Organizzatore diritto di ritenzione e verrà applicata all’Espositore a titolo di risarcimen- to un’ammenda di Euro 1.000,00.
Abbandono. L’Assicurato può abbandonare il natante alla Società ed esigere l’indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinitro: • Il natante è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari ed il natante non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove; • Il natante si presume perito ai sensi dell’art. 162 del Cod.Nav. • L’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiiti dal natante, raggiunge il valore commerciale dl natante stesso al momento del sinistro. Dall’indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.