Definizione di P.Q.M.

P.Q.M.. La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
P.Q.M.. La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.. La Corte rigetta il ricorso.

Examples of P.Q.M. in a sentence

  • P.Q.M. La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello proposto da appellante avverso la sentenza del Tribunale di in data 25 ottobre 2012/10 gennaio 2013, n.

  • P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

  • P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7.100,00 di cui 100,00 per spese generali.

  • P.Q.M. LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese processuali.

  • P.Q.M. LA CORTE riuniti i ricorsi, li respinge e compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimita’.


More Definitions of P.Q.M.

P.Q.M.. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
P.Q.M. rigetta l’appello proposto da [Factor] avverso la sentenza n. (omissis) resa in data 20.5.2016 dal Tribunale di Milano; condanna la società appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 9.515,00 oltre 15% per rimborso forfettario; dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. Milano camera di consiglio del 29.11.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Una società per azioni attiva nel settore del deposito e della distribuzione di farmaci alle farmacie del territorio della Sicilia e della Calabria ha stipulato un contratto di factoring, con garanzia pro soluto, con cui ha ceduto al Factor tutti i propri crediti verso il corrispettivo del loro valore nominale. In ragione di ciò, il Factor ha comunicato alla Cedente la decadenza dalla garanzia pro soluto assumendo la violazione da parte sua degli obblighi di collaborazione contrattualmente assunti, chiedendo altresì la restituzione delle somme anticipate in virtù del contratto di factoring. La Cedente, contestato ogni assunto, ha convenuto in giudizio il Factor chiedendo l’adempimento dell’obbligo di pagare il corrispettivo dei crediti ceduti, oltre alla condanna al risarcimento del danno dalla medesima asseritamente patito per la mancanza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti da parte del Factor, nonché del danno derivato dalla mancata tempestiva comunicazione da parte del Factor dell’inadempimento di uno dei debitori ceduti. Il Factor si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla Cedente e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della decadenza della garanzia pro soluto e di condanna alla restituzione degli anticipi versati. Il Tribunale ha ricondotto le violazioni contestate dal Factor a tre tipologie: omessa comunicazione di insoluti precedenti, tardiva consegna di documenti probatori del credito, mancata cessione di talune fatture e mancata Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione di obblighi informativi in capo al Factor. Per questi motivi, il giudice di primo grado ha condannato il Factor al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei crediti ceduti, oltre interessi moratori dalle scadenze al saldo effettivo e ha rigettato sia la domanda riconvenzion...
P.Q.M.. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.
P.Q.M. disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dalla Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxx e c sas nei confronti della Banca di Roma spa in sede di precisazione delle conclusioni; - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 150 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova in data 28.4.99; - condanna la Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas a pagare alla Banca di Roma spa la somma di euro 68.184,00, oltre interessi legali dall’9.4.99 al saldo; - rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas nei confronti della Banca di Roma spa in atto di citazione in opposizione; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alle domande oggetto di pronuncia definitiva; - pone le spese di ctu, come liquidate dal g.i., a carico di entrambe le parti nella misura della giusta metà. - accerta la mancata pattuizione per iscritto dell’interesse debitore e dell’interesse creditore nel contratto di conto corrente n. 650564-53 stipulato tra la Banca di Roma spa e la Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas (già Alfa Costruzioni di Xxxxxxx Xxxxxx e c) in data 21.6.95; - dichiara la nullità delle clausole di cui all’art. 7, commi 1 e 2 delle condizioni generali di contratto richiamate nel contratto di conto corrente n. 650564-53 stipulato tra la Banca di Roma spa e la Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas (già Alfa Costruzioni di Xxxxxxx Xxxxxx e c) in data 21.6.95; - dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Mantova il 3.2.04
P.Q.M.. Visto l’art. 10 comma 1 lett. a) D.L. 118/2021
P.Q.M. il Tribunale di Milano, come sopra composto, definitiva- mente pronunciando sulla domanda svolta da S.B. nel nome di P.B., in ragione della qualità di amministratore di sostegno di quest’ultimo: