TRASFERIMENTO SANITARIO Clausole campione

TRASFERIMENTO SANITARIO. Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell’Assicurato. I costi della prestazione sono a carico di Inter Partner Assistance S.A. – Rap- presentanza Generale per l’Italia, senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso, se necessario con l’accompagnamento medico, infermieristico o familiare. Il trasferimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Opera- tiva, con i mezzi ritenuti adeguati alla situazione: con ambulanza, treno (anche in vagone letto), aereo di linea (anche barellato) o altro mezzo. possono essere curate sul posto; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura Sono escluse dalla prestazione: - - - presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, L'Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell'Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l'Assicurato: - ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; - dall'Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; - ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; - presso il suo domicilio abituale. L'Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: - aereo sanitario speciale; - aereo di linea eventualmente barellato; - vagone letto ferroviario di prima classe; - ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese. Nel caso in cui il Paese di destinazione dell'Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientro, l'Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l'Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell'ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell'Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto. L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell'Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio stradale dell’Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in Struttura Sanitaria, la Struttura Organizzativa mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L’Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell’Assicurato e dispone il trasferimento di quest’ultimo, in alternativa: • presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • presso una Struttura Sanitaria, italiana, se l’Assicurato si trova all’estero; • presso una Struttura Sanitaria, vicino alla sua • presso la sua Abitazione. • indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l’uso dell’aereo sanitario speciale é limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo; • prescrive, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato; • dispone l’accompagnamento dell’Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell’Assicurato stesso lo richiedono. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. La garanzia é operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”. La garanzia non é comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica.
TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio occorso all’Assicurato, l'Equipe medica della Struttura Organizzativa, valutate le sue condizioni cliniche anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà decidere, se possibile e opportuno, di trasferire l'Assicurato alla Struttura Sanitaria più vicina al Luogo dell’assistenza e idonea a garantirgli le cure specifiche del caso. L'Equipe medica individuerà, a proprio insindacabile giudizio, il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.
TRASFERIMENTO SANITARIO il trasporto dell'Assicurato ad insindacabile giudizio della centrale Operativa:
TRASFERIMENTO SANITARIO. Qualora l’Assistito, ricoverato presso un centro ospedaliero di uno Stato estero a seguito di infortunio o malattia, nei sessanta giorni che seguono la data dell’evento, debba essere necessariamente trasferito, d’intesa fra il medico curante ed i medici eventualmente designati dalla Società, per una patologia non oggettivamente curabile nell’ambito delle strutture sanitarie del Paese in cui è avvenuto l’infortunio o insorta la malattia, la Centrale operativa (o struttura equivalente) provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento dell’Assistito tenendone a carico i costi, senza alcun limite di spesa, con i mezzi ritenuti adeguati dalla stessa Società, fino al Centro ospedaliero italiano od europeo ritenuto più idoneo al caso e con l’accompagnamento medico o infermieristico, se necessario. Il trasferimento sarà effettuato, a giudizio medico, con i seguenti mezzi: - l’ambulanza; - il treno (anche in vagone letto) - l’aereo di linea (anche barellato).
TRASFERIMENTO SANITARIO. Qualora gli occupanti del Veicolo assicurato restino infor- tunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il trasferimento presso una struttura sanitaria vicina alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Struttura Organizzativa nel caso in cui i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a organizzare il trasferimento degli occupanti del Veicolo nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Struttura Organizzativa ritengono più idonei alle loro condizioni di salute tra: • Aereo sanitario appositamente equipaggiato • Aereo di linea (eventualmente barellato) • Treno/vagone letto (prima classe) • Autoambulanza • Altri mezzi adatti alla circostanza. I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 5.000,00 euro. • Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie • Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
TRASFERIMENTO SANITARIO. Qualora, in seguito ad infortunio, malattia o maternità, l’Assicurato o un membro del suo Nucleo Familiare necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o, qualora temporaneamente in un Paese terzo, del rientro nel Paese di servizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento anche di eventuale accompagnatore con il mezzo e i tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi possono essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); - altro mezzo idoneo. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritengano necessaria. La Centrale Operativa provvederà altresì, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento dell’infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza nel Paese di strutture sanitarie adeguate all’evento occorso, fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile in altra località estera. Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate adeguatamente in loco; • le malattie infettive, nel solo caso di violazione degli obblighi e dei limiti derivanti dalle norme della profilassi internazionale; • tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’infermo è ricoverato. Alle condizioni di cui sopra, la Centrale Operativa provvederà altresì ad organizzare, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, il trasferimento dell’infermo fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato, anche nei casi in cui l’infermo, dimesso dall’Istituto di Cura in cui era stato ricoverato, necessiti di rientrare in altro Istituto di Cura attrezzato.
TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, l'Équipe medica della Società, valutate le condizioni cliniche dell'Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l'Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero, in Italia o in Europa, idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • ad un Centro Ospedaliero più vicino alla sua abitazione; oppure: • presso la sua Abitazione. • aereo sanitario speciale; • aereo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese.
TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio o Malattia, l'Equipe medica, se lo ritiene possibile e opportuno, può far trasferire l'Assicurato alla Struttura sanitaria idonea più vicina al luogo dell'assistenza . L'Equipe medica a suo insindacabile giudizio individua il mezzo di trasporto più adatto e dispone, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.