Registro delle attività di trattamento Clausole campione

Registro delle attività di trattamento. 0.14. Il Responsabile sarà tenuto a istituire e predisporre un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell’Articolo 30, Par. 2 del GDPR (il “Registro”).
Registro delle attività di trattamento. 2. Predisposizione automatizzata delle informative agli interessati
Registro delle attività di trattamento. 10.1 I Contitolari, in aderenza all’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai trat- tamenti di dati personali effettuati di cui all’art. 1.2, riportano, nel proprio registro dei trattamenti, tutte le informazioni richieste dalla norma.
Registro delle attività di trattamento. Il Responsabile del trattamento si impegna a tenere un registro delle attività di trattamento realizzate per conto terzi, il cui contenuto minimo deve stabilirsi in conformità ai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.
Registro delle attività di trattamento. 10.1. Ciascuna Parte è responsabile della tenuta del proprio Registro delle attività di trattamento, nelle forme e secondo le modalità indicate dall’articolo 30 del Regolamento. Il Registro aggiornato dovrà essere esibito su richiesta dell’Autorità di controllo ad opera della Parte che ne cura la gestione.
Registro delle attività di trattamento. 1. Le attività di trattamento dei dati personali effettuate mediante le risorse informatiche condivise sono descritte e raccolte nei Registri delle attività di trattamento di ciascuno dei Contitolari secondo le modalità e forme previste dall’art. 30 del Regolamento UE 2016/679.
Registro delle attività di trattamento registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare. Contiene le informazioni indicate nell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Registro è tenuto in forma scritta e anche in formato elettronico e, su richiesta, è messo a disposizione dell’autorità di controllo. XXXXX utilizza un unico registro per tutte le attività di trattamento svolte al suo interno. Regolamento regionale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari: si tratta del regolamento regionale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”, di cui al Decreto n. 6/R del 12/2/2013 del Presidente della Giunta Regionale (ed eventuali successive modificazioni).
Registro delle attività di trattamento. Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto, ai sensi dell’art. 30, paragrafo 2 del Regolamento UE, un registro che indichi tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono, in particolare:
Registro delle attività di trattamento. (art. 30 del Regolamento)