Proroga Clausole campione

Proroga. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Proroga. Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Proroga. È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1° dicembre 2020. Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese del progetto sostenute nell’anno 2020 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2021 al termine del periodo di proroga. L’atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2020 e quella che sarà esigibile nel 2021. La concessione dell’eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.
Proroga. 1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente / appaltatore / affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
Proroga. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art.106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Proroga. In caso di contratto di xx.xx.xx. a tempo determinato la Commissione non certifica un contratto che prevede una proroga incondizionata della durata. Per prorogare un contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti trasmettano alla Commissione, con congruo preavviso, una espressa richiesta adeguatamente motivata. La Commissione: • valuta di estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche senza una ulteriore audizione • comunica alle parti l’esito di tale valutazione prima della scadenza originaria del contratto Se il contratto oggetto di certificazione è prorogato dalle parti senza la descritta procedura cessano gli effetti della certificazione sul contratto medesimo.
Proroga. 1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza originale, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore-beneficiario e dal Principal Investigator, trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca.
Proroga. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
Proroga. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.