PERDITA Clausole campione
PERDITA. Il DANNO più i costi e le spese per la perdita di DOCUMENTI. L’espressione PERDITA non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di:
(i) imposte;
(ii) danni non compensatori quali ad esempio, danni punitivi, multipli o esemplari;
(iii) multe o ammende inflitte all’ASSICURATO;
(iv) i costi e le spese sostenuti per conformarsi a qualsiasi ordinanza, per qualsiasi obbligo che impone ordine di fare o no fare specifico, per qualsiasi altro risarcimento non monetario;
(v) benefit o spese di carattere generale sostenute dalla SOCIETA’ incluso a titolo esemplificativo e non limitativo il costo del tempo di un ASSICURATO;
(vi) onorari o commissioni per SERVIZI PROFESSIONALI forniti dallo, o richiesti all’ASSICURATO, o quella parte di un accordo transattivo o di una sentenza relativa a tali onorari o commissioni;
(vii) tutto ciò che non è considerato assicurabile ai sensi della legge che regola la Polizza o della giurisdizione in cui è stata presentata la RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
PERDITA i. Qualsiasi Violazione della sicurezza, o
ii. Qualsiasi Violazione della confidenzialità di dati personali, o
iii. Qualsiasi Cyber estorsione, o
iv. Qualsiasi Richiesta di risarcimento.
PERDITA. Qualsiasi somma che in seguito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO una PERSONA ASSICURATA è giuridicamente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni, danni punitivi ed esemplari e qualsiasi costo o spesa sostenuta per COSTI PER LA GARANZIA FINANZIARIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE, costi per presenza ad indagini ed inchieste e costi di pubblicità o qualsiasi altra estensione prestata dalla Polizza. L’espressione PERDITA non comprende i danni punitivi ed esemplari relativi a un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO, multe, ammende e tasse. Perdita inoltre non comprende tutto ciò che non è assicurabile per legge.
PERDITA si intende:
I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
II. i COSTI e SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i COSTI e SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nell’attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
PERDITA. DOCUMENTI E VALORI danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese.
PERDITA. (in ogni caso) o danneggiamento (per comportamento negligente o imperito da parte dell’utilizzatore) dell’attrezzatura consegnata, € 50,00 per ogni episodio ai quali andranno aggiunti i costi per la sostituzione o il ripristino delle apparecchiature.
PERDITA. Qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento danni (anche punitivi od esemplari) ed a titolo di rimborso spese al terzo danneggiato nonché gli interessi dovuti che un Assicurato sia legalmente tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a seguito di una Richiesta di Risarcimento in forza di una sentenza o altro provvedimento giudiziale, decisione arbitrale o di altro organismo deputato alla risoluzione delle controversie, accordi transattivi stipulati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. L'indennizzabilità dei danni punitivi, esemplari e/o multipli sarà disciplinata dal diritto applicabile che più favorisca la copertura di tali danni. La definizione di Perdita comprende i Costi dell’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento e qualsiasi importo coperto ai sensi del Pacchetto Coperture Executive o di qualsiasi Estensione, ma solo nei limiti ivi previsti. Nel caso di Richiesta di Risarcimento in merito alla inadeguatezza del prezzo o del corrispettivo pagato od offerto in pagamento per l’acquisizione o il perfezionamento dell’acquisizione dell'intera partecipazione o dei beni di qualsiasi entità, la definizione di ▇▇▇▇▇▇▇, con riguardo a tale Richiesta di Risarcimento, non includerà alcuna somma eventualmente accertata, in base ad un provvedimento giudiziale o ad accordo, come dovuta a titolo di maggior prezzo o corrispettivo. La presente disposizione non si applica ai Costi di Difesa o a qualsiasi Perdita Non Rimborsabile da parte della Società in relazione a quanto sopra.
PERDITA. Danni e Costi di Difesa La definzione di Perdita non include:
PERDITA il totale ammontare a cui ogni Persona Assicurata diviene legalmente obbligata, con riferimento a Reclami relativi ad Atti Dannosi per i quali opera la copertura, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo:
(i) Somme dovute a fronte di danni, sentenze, somme dovute a fronte di transazioni accettate dagli Assicuratori, (l'accettazione non può essere rifiutata dagli Assicuratori senza un valido motivo) e somme dovute a terzi a fronte di patteggiamenti nel caso in cui gli Assicuratori vi abbiano preventivamente acconsentito per iscritto,
(ii) Costi e Spese, (iii) altri costi e spese sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori
PERDITA l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'Assicurato sia tenuto per legge;
