OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
DUAL Professionisti
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Ingegneri Sezione A
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made) ARTICOLO I
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella PROPOSTA e in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione
gli ASSICURATORI
convengono di tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso, come indicato all’ ARTICOLO IV
che segue), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo Staff e/o COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ ( come indicato all’Articolo II “DEFINIZIONI”, lettera i) nell’espletamento delle attività indicate nel CERTIFICATO. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
DEFINIZIONI ARTICOLO II
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
Per:
a) PROPOSTA:
si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante del contratto.
b) CERTIFICATO:
si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’Assicurato e la sua attività, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell’Assicurazione.
Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
c) CONTRAENTE:
si intende la persona fisica, l’Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel CERTIFICATO, che stipula l’Assicurazione per conto dell’ASSICURATO.
d) ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
▪ in caso di persona fisica si intende: la Ditta individuale indicata nel CERTIFICATO.
▪ in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende:
l’Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel CERTIFICATO, i partner, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della Polizza.
e) COLLABORATORI:
si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di:
▪ dipendente, praticante, apprendista, studente, consulente, corrispondente italiano o estero;
anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere.
f) ASSICURATORI:
Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
g) TERZO:
si intende qualsiasi soggetto, compreso il committente, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti.
Il termine TERZO esclude:
I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;
II. le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
III. i COLLABORATORI dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.
h) PERIODO DI ASSICURAZIONE:
si intende il Periodo indicato nel CERTIFICATO.
i) RETROATTIVITA’:
si intende ILLIMITATA così come indicata nel CERTIFICATO Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO in conseguenza di
ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente precedentemente alla data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
j) MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
si intende il periodo di tempo di 5 (cinque) anni immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO, entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite a un ATTO ILLECITO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITA’ indicato nel CERTIFICATO .
k) ATTO ILLECITO:
si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO o da un membro del suo staff o dai suoi COLLABORATORI.
Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
l) PERDITA:
si intende:
I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
II. i COSTI e SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i COSTI e SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nell’attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
m) COSTI E SPESE:
si intendono tutti i COSTI e le SPESE necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi COLLABORATORI. L’Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA o SCOPERTO.
Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
n) POLIZZA:
si intende il documento che prova l’assicurazione.
o) PREMIO:
si intende la somma dovuta dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI.
p) RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
si intende:
a) qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO;
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a:
▪ un unico LIMITE DI INDENNIZZO
▪ un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA
q) CIRCOSTANZE:
si intende:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell’ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
c) qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
r) INDENNIZZO:
si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
s) LIMITE DI INDENNIZZO:
si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA e in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale Maggior TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “sottolimite di INDENNIZZO” questo non è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
A tali ammontari vanno aggiunti i COSTI e le SPESE come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate.
t) SCOPERTO o FRANCHIGIA:
indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.
XXXXXXX e che non potrà essere a sua volta ASSICURATO da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA
si intende l’ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna
u) ATTI TERRORISTICI:
si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza:
▪ per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
▪ diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
▪ a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
v) DANNI CORPORALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità di persone.
w) DANNI MATERIALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, PERDITA o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
x) INTERMEDIARIO:
si intende l’INTERMEDIARIO indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
ESCLUSIONI ARTICOLO III
L’Assicurazione non opera:
1) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
2) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.
L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione;
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
I. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
II. mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
3) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
4) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’Articolo V - Penalità Fiscali - che segue;
5) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall’ASSICURATO;
7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all’ASSICURATO per Xxxxx e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
8) per le PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
II. qualsiasi atto terroristico
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
9) nei casi in cui l’ASSICURATO sia persona giuridica allorché la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da TERZI;
10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’ASSICURATO.
11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO;
12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO;
13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’ASSICURATO con qualsiasi contratto o incarico;
14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall’ASSICURATO nella PROPOSTA e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA
17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell’attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A.
18) per le PERDITE patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riASSICURATORI a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR TERMINE PER
LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ARTICOLO IV
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
In caso di morte o cessazione definitiva dell’attività dell’ASSICURATO, salvo i casi di cessazione dell’attività per radiazione o sospensione dall’Albo professionale , e nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non sia acquistato dagli eredi dell’ASSICURATO o dall’ASSICURATO presso un diverso Assicuratore, gli stessi avranno diritto a un periodo di 5 (cinque) anni seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sempreché sia stata comprovata con documentazione ufficiale inviata all’ASSICURATORE e verificata presso l’Ordine di appartenenza e per il tramite dell’INTERMEDIARIO l’effettiva morte o cessazione dell’attività dell’ASSICURATO entro un anno dalla data del mancato rinnovo di POLIZZA.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
PENALITA’ FISCALI ARTICOLO V
A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali a essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO ARTICOLO VI
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
III. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione è effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti
(II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO (purché l’evento denunciato sia riconducibile a un ATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE) indipendentemente o meno dall’applicabilità del Maggior termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l’esistenza del presente contratto solo con il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Xxxxx.
c) I legali e periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Xxxxxxxxxxxx o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO.
Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i Costi, Xxxxx e Spese sostenuti prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di Costi, Xxxxx e Spese come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’INDENNIZZO a termini del presente contratto.
ARBITRATO SPECIALE ARTICOLO VII
Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all’ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso a un arbitrato rituale ai sensi dell’art. 809 e seguente del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. Detta facoltà non sarà negata dagli ASSICURATORI senza una valida ragione). Tale Xxxxxxxx sarà chiamato a decidere sulla natura dell’ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall’ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell’ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SURROGAZIONE ARTICOLO VIII
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
Gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO nei confronti di un COLLABORATORE, nei casi in cui quest’ultimo abbia commesso atti dolosi, fraudolenti ed/od omissioni dolose.
In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ARTICOLO IX
a) Salvo l’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. scioglimento della Società o dell’Associazione professionale;
II. cessazione dell’attività;
III.ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO;
IV. fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
V. messa in liquidazione anche volontaria della Società;
VI. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.
In tutti i casi predetti l’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE che possono dare origine a una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel CERTIFICATO.
b) Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA con lettera raccomandata inviata contenente un preavviso di 90 giorni.
In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO netto indicato nel CERTIFICATO in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non più coperto dal contratto. La stessa disposizione sarà applicata se il recesso è esercitato dall’ASSICURATO. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione.
c) Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Qualora l’ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo a una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto a ogni INDENNIZZO e il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per indennizzi già effettuati.
d) Procedure di rinnovo
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Il tacito rinnovo non sarà operante se:
1) Durante la vigenza della POLIZZA venissero notificate dall’ASSICURATO CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO agli ASSICURATORI;
2) Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il fatturato dichiarato nella PROPOSTA all’atto della sottoscrizione della presente POLIZZA, sia aumentato oltre il 10%;
In questi casi l’ASSICURATO dovrà darne immediata comunicazione agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO, inviando una nuova PROPOSTA, sulla base della quale gli ASSICURATORI si riserveranno di valutare le modalità per il rinnovo della copertura.
Dual Italia S.p.a. si riserva il diritto di modificare i suoi corrispondenti ASSICURATORI al termine di ciascuna annualità assicurativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI – Sezione B – (sempre operanti)
PERDITA DOCUMENTI
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente Xxxxxxx si intende operante nel caso in cui l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione o durante il “Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento” (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato o ai suoi predecessori, quali:
▪ atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma
▪ somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con l’applicazione di un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo, non soggetto all’applicazione di FRANCHIGIA
/ SCOPERTO
sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti. In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
D. LGS. N. 81/2008
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA s intende operante anche per le responsabilità derivanti all’ASSICURATO per gli incarichi assunti in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, compresa attività di consulenza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO di TERZI per i DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI, dei quali l’ASSICURATO si sia reso
involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.
Tale articolo si applica anche alla Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per fatto doloso, sempre avvenuto nell’ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di € 500.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo e con una FRANCHIGIA fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.
Ferme restando le Esclusioni indicate all’Articolo III, la copertura non è operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:
a) danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga fatto salvo quanto previsto dalla CONDIZIONE PARTICOLARE:’PERDITA DOCUMENTI;
b) danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguoni i lavori;
c) danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d) danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da quasiasi causa determinati;
e) detenzione o impiego di esplosivi;
f) circolazione di qualunque veicolo;
CODICE PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per PERDITE patrimoniali causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
STUDI ASSOCIATI
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali, qualora il CONTRAENTE sia uno Studio Associato, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l’attività svolta come Studio Associato sia per l’attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello Studio Associato all’atto della stipula della presente POLIZZA.
È facoltà degli ASSICURATORI verificare, in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione agli ASSICURATORI.
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali e fatto salvo quanto indicato al punto 3) delle “Esclusioni” previste nel testo di POLIZZA ma a parziale deroga dello stesso, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’ASSICURATO.
CONSULENZA AMBIENTALE
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali, la copertura della presente POLIZZA s intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Xxxxx restando tutti I termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’ASSICURATO nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale.
Ferme restando le Esclusioni previste all’Art. III della POLIZZA, la presente estensione non sarà operante per:
1) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati da parte dell’ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO;
2) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private;
3) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
4) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.
CERTIFICATORE ENERGETICO
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’ASSICURATO nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di CERTIFICATOre Energetico, in applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.
MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante per:
Articolo 1 - Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made”
Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla POLIZZA, essa s’intenderà estesa alle PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in conseguenza di un ATTO ILLECITO commesso nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o entro il Periodo di RETROATTIVITA’, nell’espletamento dell’incarico / attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sendi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO
risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.
RESTA IN OGNI CASO INTESO CHE LA PRESENTE ESTENSIONE OPERERA’ A SECONDO RISCHIO E QUINDI AD INTEGRAZIONE E DOPO ESAURIMENTO DEI MASSIMALI DI EVENTUALI ALTRE COPERTURE, (SE ESISTENTI), AVENTI AD OGGETTO GARANZIE IN TUTTO O IN PARTE PREVISTE DALLA PRESENTE POLIZZA, IVI COMPRESE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI.
Articolo 2: Condizioni dell’estensione di garanzia
L’efficacia dell’estensione di garanzia di cui all’Articolo 1 che precede è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’ASSICURATO, nella PROPOSTA, abbia indicato i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
Articolo 3: Esclusioni
L'estensione non opera:
i) a favore di un ASSICURATO che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e nella PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Competenti Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l’attività dell’ASSICURATO, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data del provvedimento medesimo.
L’ASSICURATO dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del provvedimento in questione entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento
I. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso; II.
è stato assunto dagli organi competenti;
ii) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'ASSICURATO in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
CONTINUITA’ ASSICURATIVA
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni della presente POLIZZA, in deroga a quanto previsto all’Articolo III – Esclusioni, punto 1), gli ASSICURATORI provvederanno a risarcire ogni PERDITA imputabile all’ASSICURATO conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata per la prima volta contro l’ASSICURATO e notificata agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE anche qualora l’ASSICURATO:
a) fosse a conoscenza di fatti o CIRCOSTANZE relativi alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO, in data antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE; e
b) al momento della stipulazione della POLIZZA non abbia notificato agli ASSICURATORI fatti o CIRCOSTANZE note prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE,
a condizione che:
I. alla data in cui l’ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta di tali fatti e/o CIRCOSTANZE, era in essere una POLIZZA stipulata con Arch Insurance Company (Europe) Limited per il tramite di o comunque per effetto dell’attività di intermediazione di DUAL Italia S.p.A;
II. la POLIZZA di cui al precedente punto i. non sia mai stata sospesa e/o annullata prima della data di stipulazione della presente POLIZZA;
III. tali fatti e/o CIRCOSTANZE non traggano origine da comportamenti dolosi e/o fraudolenti;
IV. il premio relativo alla precedente POLIZZA sia stato regolarmente corrisposto (Art. 1901 C.C.).
In tal caso, gli ASSICURATORI applicheranno i termini e le condizioni della POLIZZA in corso, al momento in cui l’ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta di tali fatti e/o CIRCOSTANZE, ivi incluso il LIMITE DI INDENNIZZO e la FRANCHIGIA previsti.
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione C
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è
obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del | rischio da parte degli |
ASSICURATORI. | |
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice | |
Civile i quali prevedono la totale o parziale PERDITA del diritto all’INDENNIZZO. |
Tali disposizioni si applicano anche a ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
2. Altre assicurazioni
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
3. Pagamento del PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’ASSICURATO non paga i premi o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.).
4. Modifiche / Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti e interessi della presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di un’appendice alla POLIZZA.
5. Aggravamento del rischio
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la PERDITA totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso dell’Assicuratore dal contratto. (art. 1898 del Codice Civile).
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall’ASSICURATO (art. 1897 Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.
7. Pagamento dell’INDENNIZZO
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti.
8. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
9. Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
10. Estensione Territoriale
La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ATTI ILLECITI posti in essere esclusivamente nei Territori indicati nel CERTIFICATO, fermo restando che in caso di RICHIESTE di RISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
11. Arbitrato
In caso di controversia tra ASSICURATO e ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull’operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere a un arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall’ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l’ASSICURATO. L’arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
12. Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
13. Comunicazioni
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. 02/806181 – Fax 02/00000000
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:
a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO;
c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI.
Il CONTRAENTE Arch Insurance Company (Europe) Limited
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Sezione A
I Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’ASSICURATOre (Claims Made)
II Definizioni
III Esclusioni
IV Condizioni relative al Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento
VI Obblighi delle parti in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO
VII Arbitrato speciale
IX Casi di cessazione dell’Assicurazione
Sezione B - Condizioni Particolari
- PERDITA documenti
- Responsabilità Civile Terzi nella conduzione dello studio
- Amministratore Condominiale
- Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)
- Continuità assicurativa
Sezione C - Condizioni Generali di Assicurazione
1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio
9. Estensione territoriale
10. Arbitrato
11. Elezione di domicilio
13. Comunicazioni
Il CONTRAENTE
Avvertenza
Mezzi di pagamento
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI e indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate.
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli ASSICURATORI o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.
Dichiarazione del CONTRAENTE
Il CONTRAENTE dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e presa visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione,PROPOSTA.
Il CONTRAENTE