DEFINITIVA Clausole campione

DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.
DEFINITIVA. L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da una garanzia provvisoria nonché dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006:
DEFINITIVA. L’IMPRESA ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all’art. 103, comma 5 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l’INFN se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
DEFINITIVA. L’Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari all’importo di € xxxxxxx (xxxxxxxxxx/00) mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxx emessa da xxxxxxxx in data xxxxxxx, stabilita dalle parti nella misura del 10% dell’importo contrattuale e ridotta ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Consorzio RFX ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Consorzio RFX debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
DEFINITIVA. LUOGO IMPORTO CONTRATTUALE
DEFINITIVA. Estremi dell'atto di approvazione del progetto: n delibera 135 data delibera 4/04/2006
DEFINITIVA. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
DEFINITIVA. Si precinde dalla presentazione della cauzione definitiva inquanto il pagamento avverra in unica soluzione, è xxxx redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.;
DEFINITIVA. Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. A tal fine, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l’offerente risultasse affidatario.
DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta ha prestato apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art.