Impegno alla riservatezza Clausole campione

Impegno alla riservatezza. L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Impegno alla riservatezza. Ogni Assicurato dovrà impegnarsi a non divulgare ad alcun terzo informazioni su Franchigie, Sottolimiti, Limiti per Periodo Assicurativo, Limite Aggregato di Polizza e premio della presente Polizza, né a divulgarli nel bilancio della Società Assicurata, salvo che:
Impegno alla riservatezza. L’Assicurato s’impegna a non divulgare ad alcun terzo i termini, la natura, i limiti di indennizzo o il premio previsti dalla presente Xxxxxxx, né a menzionarli nella relazione annuale di bilancio, ad eccezione dei seguenti casi:
Impegno alla riservatezza. Il Destinatario manterrà tutte le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali fornite da Ewellix al Destinatario ai sensi delle disposizioni del presente Accordo (“Informazioni riservate”) strettamente riservate. Inoltre, il Destinatario si impegna a mantenere riservato il fatto che è in corso la Trattativa tra le Parti. Il Destinatario non userà le Informazioni riservate per finalità diverse dall’esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. Il Destinatario deve fornire Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti, appaltatori o affiliati solo se tale divulgazione è necessaria per la prosecuzione della Trattativa (principio dell’esigenza di sapere). Il Destinatario deve garantire che i destinatari delle Informazioni riservate siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli che derivano dal presente Accordo. Il Destinatario è responsabile di fronte ad Ewellix di eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza da parte di tali destinatari.
Impegno alla riservatezza. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tutti i dati riservati relativi ai Clienti non sono divulgati. Fanno eccezione le informazioni che debbano essere consegnate da parte del Laboratorio ad Autorità giudiziaria o amministrativa sulla base di Norme e Leggi in vigore. Il Laboratorio si impegna:
Impegno alla riservatezza. Il personale, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all’organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. Nel caso specifico, OCERT, fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di Accreditamento (ACCREDIA), dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie. In quest’ultimo caso OCERT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie. Tutto il personale OCERT è consapevole (e contrattualmente informato) altresì del proprio dovere di garantire la tutela delle informazioni proprietarie e di qualsiasi altro materiale e documento di proprietà intellettuale del Cliente, intendendosi per informazioni proprietarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi idea, concetto, know how, brevetti, progetti, prototipi, segreti industriali, informazioni finanziarie.
Impegno alla riservatezza. I soggetti firmatari si impegnano a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verranno in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’Accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Impegno alla riservatezza. L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Impegno alla riservatezza. La stazione appaltante, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto offerente.
Impegno alla riservatezza. Gli operatori della ditta affidataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. Essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti. Il personale dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice penale. L’Affidatario si impegna a richiamare, e se il caso sostituire, i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Il Comune può in qualunque momento richiedere alla ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di quell’operatore che sia causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’affidatario.