Impegno alla riservatezza Clausole campione
Impegno alla riservatezza. L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Impegno alla riservatezza. Ogni Assicurato dovrà impegnarsi a non divulgare ad alcun terzo informazioni sulla Franchigia, sul Limite per Sinistro, sul Limite per Periodo Assicurativo, sul Limite di Indennizzo Aggregato e sul premio della presente Polizza, né a divulgarli nel bilancio della Società Assicurata, salvo che:
i. l’Assicuratore acconsenta preventivamente per iscritto; o
ii. l’Assicurato debba fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o
iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.
Impegno alla riservatezza. L’Assicurato s’impegna a non divulgare ad alcun terzo i termini, la natura, i limiti di indennizzo o il premio previsti dalla presente Polizza, né a menzionarli nella relazione annuale di bilancio della Società assicurata, ad eccezione dei seguenti casi:
i. l’Assicurato sia in possesso del consenso scritto dell’Assicuratore; o
ii. sia necessario per l’Assicurato fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o
iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.
Impegno alla riservatezza. N
16.1. Per una durata di quattro anni dalla conclusione del contratto, il Compratore si
16.2. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, anche l’offerta o la quotazione formulate da CDR si intendono quali segreti aziendali, rispetto ai quali il Compratore si obbliga alla più completa riservatezza.
16.3. Si applica comunque il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Impegno alla riservatezza. I soggetti firmatari si impegnano a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verranno in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’Accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Impegno alla riservatezza. L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Impegno alla riservatezza. Le informazioni ed i dati scambiati nell’ambito del presente Protocollo possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità dello stesso. Ogni utilizzo non autorizzato, riproduzione, distribuzione, e pubblicazione è in tal senso esplicitamente vietata. Non è consentito l’uso commerciale di dati ed informazioni scambiati o raccolti, salvo specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei dati. Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità circa le conseguenze dirette ed indirette derivanti dall’interpretazione o dall’utilizzo delle informazioni scambiate da parte della controparte. ▇▇▇▇▇ restando gli obblighi di legge a carico delle Parti in materia di trasparenza e di trasferimento dati, le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata dal titolare per iscritto.
Impegno alla riservatezza. Oltre a quanto già disposto in convenzione si aggiunge quanto segue. Al fine di svolgere le attività oggetto dalla presente offerta, il CSI potrà acquisire dati, informazioni o materiali nel complesso riservati o comunque di titolarità dell’Università del Piemonte Orientale, rispetto ai quali il CSI, coerentemente con la normativa vigente e per la durata del rapporto, garantisce la segretezza, la non divulgazione a terzi nonché l’impegno ad utilizzarli esclusivamente per le finalità qui previste e nella misura strettamente necessaria. Sono escluse dai presenti obblighi di riservatezza le informazioni che: • siano o siano diventate di dominio pubblico senza alcuna violazione delle presenti disposizioni; • siano lecitamente conosciute senza che sussista un obbligo di mantenerle riservate; • provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate; • siano inconfutabilmente state sviluppate in modo indipendente. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell’espletamento dell’attività - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell’interesse del CSI (a mero titolo di esempio, consulenti, etc.) il CSI si obbliga a: • darne previa notizia all’Università del Piemonte Orientale; • acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza, rimanendo comunque inteso che il CSI risponderà sempre e comunque verso l’Ente dell’operato di detti terzi. Il CSI potrà comunicare le informazioni riservate dell’Università del Piemonte Orientale laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge, applicando il massimo livello di tutela possibile. Accettando la presente CTE, rimane altresì inteso il <Cliente> si impegna altresì al reciproco e speculare rispetto di medesimi obblighi nei medesimi termini e con medesime eccezioni, rispetto a ogni informazione di natura riservata afferente al Consorzio che possa acquisire in ragione del rapporto così affidato.
Impegno alla riservatezza. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tutti i dati riservati relativi ai Clienti non sono divulgati. Fanno eccezione le informazioni che debbano essere consegnate da parte del Laboratorio ad Autorità giudiziaria o amministrativa sulla base di Norme e Leggi in vigore. Il Laboratorio si impegna:
Impegno alla riservatezza. 7.1 L’Advisor tratterà tutte le informazioni fornite da APL come confidenziali alle condizioni sotto riportate.
7.2 Il termine “Informazione Confidenziale” si riferisce a tutte le informazioni
7.3 Le Informazioni Confidenziali saranno trattate dall’Advisor con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’Incarico e non potranno essere divulgate, fatti salvi i casi in cui:
a) APL ne autorizzi per iscritto la diffusione;
b) siano già di pubblico dominio, sempre che ciò non sia conseguenza di inadempimento da parte dell’Advisor degli obblighi di confidenzialità del presente articolo;
c) la diffusione sia richiesta da disposizioni normative, regolamentari o da provvedimenti di autorità pubbliche o organismi di vigilanza o di controllo.
7.4 Le obbligazioni di cui al presente articolo restano in vigore per tre anni successivi alla conclusione dell’Incarico.
