Dividendi Clausole campione

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, ...
Dividendi. Non è prevista la distribuzione dei proventi dell’attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione. Fermo restando quanto sopra, l’entità di eventuali proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. (1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. (2) a) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Dividendi. La vigente stesura dell’art. 27 del ▇.▇.▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ (▇▇ “D.P.R. 600/73”), co- me sostituito dall’art. 12, quarto comma, del D.Lgs. 21 novembre ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ (▇▇ “▇.▇▇▇. 461/97”), con conseguente introduzione dell’art. 27-ter del D.P.R. 600/73, ha innovato i criteri di tassazione dei dividendi su partecipazioni in società ed enti commerciali residenti dell’Italia deliberati dal 1 lu- glio 1998, secondo i seguenti principi: – abolizione della ritenuta a titolo d’acconto; – previsione per tutti i dividendi di un prelievo a titolo d’imposta del 12,50% (sotto forma di impo- sta sostitutiva per dividendi su azioni, quali le azioni assegnate, immesse nel sistema di deposi- to accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.) di cui possono avvalersi le persone fisiche residenti con riguardo alle partecipazioni non relative ad impresa non costituenti partecipazioni qualificate. Nei confronti delle persone fisiche residenti il prelievo a titolo d’imposta del 12,50% è applicato a condizione che venga tempestivamente fornita attestazione di possesso dei requisiti necessari (cioè possesso di partecipazione non qualificata, assunta al di fuori dell’esercizio di impresa). Re- sta peraltro salvaguardata la possibilità per le persone fisiche residenti, che possiedano parteci- pazioni rappresentate da azioni nominative, di richiedere, all’atto della riscossione degli utili, la non applicazione del prelievo a titolo d’imposta, con conseguente obbligo di indicazione degli uti- li nella dichiarazione dei redditi e concorso degli stessi alla formazione del reddito imponibile del contribuente, soggetto a tassazione progressiva; – esclusione della possibilità di assoggettamento al prelievo a titolo d’imposta per i dividendi corri- sposti a persone fisiche residenti derivanti da partecipazioni “qualificate”. Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), le partecipazioni si considerano “qualificate” quando, te- nendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette parteci- pazioni, le stesse rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5%. Le azioni di risparmio non concorrono a formare partecipazioni “qualificate”. Nei confronti dei Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (il “D.Lgs. n. 124/93”) e dei fondi di investimento immobiliare di cui alla L. n. 86 del 25 gennai...
Dividendi. Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione trimestrale dei dividendi. Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. 3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente, in cui la società che paga i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effet- tivo dei dividendi è: a) una società (diversa da una società di persone) residente dell’altro Stato con- traente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) un’istituzione di previdenza; o c) la banca nazionale dell’altro Stato contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detti paragrafi. 9 Introdotto dall’art. I del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065). 10 Introdotto dall’art. III del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717). 11 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065). 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecip...
Dividendi. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."
Dividendi. Le Azioni dei Comparti sono del tipo a “distribuzione” dei proventi. L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati a Borsa Italiana ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. Le Azioni del Comparto sono del tipo ad “accumulazione” dei proventi; i proventi dalle stesse conseguiti, dunque, non sono distribuiti agli azionisti ma reinvestiti. In caso di variazione della politica di distribuzione, l'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. Si applica quanto descritto a proposito delle RSU: i dividendi vengono versati dal gestore estero su un conto di deposito. Successivamente, il dipendente Gilead può decidere se reinvestirli in azioni o richiederne il versamento con bonifico sul proprio conto corrente italiano. Indipendentemente dalla decisione circa la gestione di tali dividendi, il contribuente deve presentare il Quadro RM sezione V del Modello Unico Persone Fisiche e assoggettare il netto frontiera all’aliquota del 26% (art. 18 del TUIR), in quanto la banca italiana incaricata dell’amministrazione del portafoglio ESPP non è stata delegata per tale gestione.