Caparra Clausole campione

Caparra. E’ d’uso, nelle contrattazioni in genere, il versamento di una caparra che costituisce garanzia di impegno. Pertanto il contraente che ha versato la somma se recede dal contratto perde la somma versata; invece colui che ha ricevuto la somma se recede dal contratto, è tenuto ha restituirla in misura doppia. La caparra viene corrisposta su richiesta di una delle parti ed è successivamente conteggiata all’atto della liquidazione.
Caparra. Quando si dà la caparra, questa è nella misura del 10% circa del valore. Detta caparra è conteggiata all’atto del pagamento a saldo.
Caparra. La “caparra” ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con l’espressione usuale “principio di pagamento”. In tutti gli altri casi ha carattere penitenziale. Allorquando la caparra viene considerata come “principio di pagamento” (confirmatoria), viene scomputata solo in occasione dell’ultimo pagamento.
Caparra. Nel caso di versamento di una somma espressamente fatto a titolo di ca- parra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art.1386 c.c. (caparra peni- tenziale).
Caparra. All’atto della firma del preliminare, l’acquirente versa una somma a titolo di caparra e/o acconto (ai sensi dell’art. 1385 c.c.) pari ad un minimo del 10% del prezzo pattuito. Il saldo viene corrisposto al rogito notarile. Per i fabbricati in via di costruzione, la caparra è pari ad un minimo del 10% ed il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori con saldo al rogito notarile.
Caparra. All’atto della firma del compromesso, l’acquirente versa a titolo di caparra e principio di pagamento (art. 1385 c.c.) una somma convenzionalmente determinata tra le parti. Il saldo del prezzo viene corrisposto entro e non oltre la stipulazione dell’atto notarile.
Caparra. Nei contratti di vendita del carbone viene versata una caparra nella misura minima del 10% dell’importo del contratto. Essa viene scontata all’atto del pagamento; ma ha funzione di penale convenzionale in caso di inadempienza.
Caparra. Non sono stati accertati usi.
Caparra. Nel caso di versamento di una somma espressamente fatta a titolo di capar- ra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art. 1386 c.c. (caparra peniten- ziale).
Caparra. Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, il compratore dà al venditore una congrua caparra.